Funzione consultiva dell’ANAC: In vigore il nuovo Regolamento
Il Regolamento del 7 dicembre 2018 per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 295 del 20 dicembre 2018 ed è in vigore dal 4 gennaio 2018.
Il “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’articolo 211 del decreto stesso” sostituisce il precedente del 20 luglio 2016 e persegue l’obiettivo principale di ridefinire l’ambito entro il quale tale funzione è esercitata, le relative modalità e la tipologia di soggetti che possono presentare richiesta di parere.
Con il nuovo Regolamento, che abroga il precedente provvedimento del 20 luglio 2016, l’Autorità ha ritenuto opportuno adottare criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme per la gestione delle richieste di pareri non vincolanti – eccetto quelli di precontenzioso – sia in materia di prevenzione della corruzione che in materia di contratti pubblici.
Infatti, l’ANAC svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di:
– prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi;
– applicazione del Codice dei contratti, d.lgs. 50/2016 (da tenere distinti dai pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1 dello stesso Codice).
Come specificato nelle premesse al provvedimento, l’adozione di pareri non vincolanti in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e di trasparenza costituisce una funzione strettamente connessa con le funzioni di regolazione e di vigilanza dell’Autorità, in quanto volta a fornire indicazioni ex ante e ad orientare l’attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza.
L’attività consultiva è esercitata:
a) nei casi indicati nell’art. 1, comma 2, lettere d) ed e) , della legge n. 190/2012 e nell’art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 39/2013;
b) quando la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell’impatto socio-economico o della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme sopra indicate.
Specificatamente, in materia di contratti pubblici, possono rivolgere all’Autorità richiesta di parere, in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all’art. 3, co. 1, lett. o), del Codice nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati (articolo 3, lett. f)).
Non possono, invece, rivolgere richiesta di parere all’Autorità gli operatori economici che partecipano a gare per l’affidamento di contratti pubblici, così come differentemente previsto dal precedente Regolamento del 20 luglio 2016.
Nella delibera è precisato che la richiesta di parere è trasmessa all’Autorità unitamente alla documentazione ritenuta utile per inquadrare compiutamente la questione giuridica sottoposta ed è aggiunto che è possibile utilizzare il modulo allegato al Regolamento stesso.
L’istruttoria è soggetta al termine ordinatorio di 120 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Autorità, conclusa la quale viene elaborata una proposta di parere e la sottopone all’approvazione del Consiglio (art.7).
I pareri adottati dal Consiglio saranno pubblicati sul sito internet dell’Autorità, tenendo conto dell’eventuale richiesta delle parti di sottrazione dalla pubblicazione dei dati personali (art. 8).
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ossia il 19 gennaio p.v..
Assieme al parere è pubblicata una relazione Illustrativa.