Formazione specifica sulla sicurezza
Il Ministero del lavoro, con l’allegato interpello n. 4/2016, è intervenuto di nuovo sulla formazione dei lavoratori in modalità e-learning, tema su cui si era pronunciato anche con l’interpello n. 12/2014 (cfr. comunicazione Ance del 21 luglio 2014).
Nel rammentare che, in base all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza sul lavoro (…), il dicastero precisa che, ai sensi del punto 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la modalità e-learning è consentita espressamente, alle condizioni dell’Allegato I, solo per la formazione generale dei lavoratori, mentre può essere adottata anche per la formazione specifica di lavoratori e preposti (ossia la formazione effettuata sulla base della categoria di rischio del settore di appartenenza dell’azienda) solo nel caso di “progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento” dell’Accordo Stato Regioni, che prevedano l’utilizzo di tale modalità di apprendimento.
In proposito, si ricorda che, per quanto attiene il settore delle costruzioni, vale quanto contemplato dal “Progetto 16oreMICS” del Formedil, riconosciuto pienamente rispondente alle previsioni dell’Accordo citato.