Fondo “Salva Opere”, in vigore le modifiche

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre u.s., il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione –  ossia, a decorrere dal 5 settembre 2019 – edè stato già trasmesso alle Camere per l’avvio dell’iter di conversione in legge, che andrà ultimato entro i prossimi 60 giorni.

Per quanto di interesse, il decreto, all’art. 15, interviene a modificare l’art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd DL “Crescita”) – convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 – che ha istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo “Salva-Opere”, con l’obiettivo di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori (cfr News ANCE ID 36501 DEL 1° LUGLIO 2019).

Le risorse del fondo sono state destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi risultino assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo stesso.
 
Nello specifico, il decreto in commento ha apportato le seguenti modifiche:
 
1.    viene estesa ai sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari del contraente generale – e non più ai soli affidatari di lavori– la copertura del fondo;
 
2.    in linea con la modifica di cui al punto precedente, viene previsto che il MIT, una volta accertata la sussistenza delle condizioni del pagamento e provveduto all’erogazione delle risorse, è surrogato nei diritti di tutti i beneficiari del fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale;
 
3.    viene  previsto che l’eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale non è ostativa all’erogazione delle risorse del Fondo.
 
4.    viene introdotto espressamente l’obbligo per il MIT, prima dell’erogazione delle risorse, di verificare la sussistenza la regolarità contributiva del richiedente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva; in mancanza, il MIT dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile.
 
5.    sempre prima dell’erogazione delle risorse, il Ministero dovrà effettuare la verifica di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (relativa alla sussistenza di debiti fiscali derivanti da cartelle di pagamento) e, nell’ipotesi di inadempienze, provvederà direttamente al pagamento delle stesse.
 
6.    Infine, viene ribadita la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente; sempre impregiudicata resta la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell’erario, di enti previdenziali e assicurativi.
 
In conclusione, si ricorda che ai fini dell’operatività del fondo de quo, il decreto cd “Crescita”, e la relativa legge di conversione, hanno rimesso ad un decreto del MIT, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, l’individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del fondo stesso, ivi compresa la possibilità di affidare l’istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara.
 
Tale decreto, tuttavia, non è stato ancora pubblicato, nonostante la norma ne prevedeva l’adozione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto “Crescita” , ossia entro la fine del mese di luglio scorso.