Flussi di ingresso 2016 – Ripartizione territoriale – Istruzioni Inps

Il Ministero del lavoro, con l’allegata circolare n. 11/2016, ha provveduto alla ripartizione territoriale delle quote dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l’anno in corso, previste dal DPCM del 14 dicembre 2015.

In base al decreto, sono stati ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

Nel richiamare quanto già disposto con la circolare interministeriale del 29 gennaio scorso, il dicastero precisa, in particolare, che sono state attribuite alle Dtl 5.727 quote per lavoro subordinato e autonomo, nell’ambito delle 14.250 destinate alle conversioni.

 

Non viene, invece, ripartita a livello territoriale la quota di 100 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo riservata ai lavoratori, di origine italiana, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che rimane nella disponibilità del Ministero del lavoro ai fini dell’assegnazione in base alle specifiche richieste che perverranno agli Sportelli Unici per l’immigrazione, dietro segnalazione delle Dtl.

Si rammenta che le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche, collegandosi al sitohttps://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/ fino al 31 dicembre 2016 e che saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Riguardo agli ingressi di 100 lavoratori per l’attività di smantellamento dei padiglioni espositivi dei Paesi non comunitari che hanno partecipato all’Expo di Milano 2015, le quote saranno attribuite esclusivamente alla Dtl di Milano e le relative istanze potranno essere presentate fino al 30 giugno 2016.

La circolare fa presente, inoltre, che saranno attuate le procedure di chiusura dei flussi non stagionali anno 2013 e che le quote non impegnate dalle Dtl entro il 31 marzo 2016 saranno azzerate nel sistema informatizzato.

In ordine alle istanze per i flussi 2016, si segnala, altresì, che l’Inps ha fornito le relative istruzioni operative con il messaggio n. 1149/2016.

L’Istituto evidenzia che, al fine di semplificare la procedura e di contrastare il fenomeno dell’ingresso regolare a cui non segua l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno deve essere effettuata presso lo Sportello Unico (S.U.I.), ed assolve agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria, di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legge n. 510/96, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/96.