Fine cantiere: imminenti le istruzioni sul contributo di licenziamento

In relazione alle segnalazioni pervenute dal territorio in merito ai numerosi provvedimenti emessi negli ultimi giorni dalle sedi Inps nei confronti delle imprese del comparto edile, con i quali si contesta il mancato versamento del contributo di licenziamento previsto ai sensi dell’art. 2, co. 31 della L. n. 92/12 pur essendo, nella maggior parte dei casi, i licenziamenti motivati dal “fine cantiere o fine fase lavorativa”, si informa che sono stati avviati contatti con la DC Inps al fine di raccomandare la corretta applicazione della relativa normativa che prevede, come noto, l’esonero strutturale del versamento contributivo de quo nei casi di licenziamenti per fine cantiere o fine fase lavorativa ai sensi dell’art. 2 co. 34 della medesima legge.
A tal riguardo, fonti interne alla D.C. Inps hanno preannunciato la pubblicazione, entro la prossima settimana, di un apposito messaggio che consentirà di uniformare sul territorio le richieste documentali dell’Inps, in particolar modo in caso di lavori privati, atte a dimostrare la legittimità dell’esonero previsto per i licenziamenti per fine cantiere o fine fase lavorativa e per i quali, si ricorda, è necessario indicare nel flusso UniEmens il codice “1N”. 
Si fa riserva di fornire tempestivamente ulteriori informazioni in merito.