Finanziaria 2026: soppressa la rateizzazione delle plusvalenze

In sede di approvazione è stata rivista la specifica disposizione della Finanziaria 2026 che modificava la rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali realizzate dalle imprese.
In particolare, con riferimento alle plusvalenze realizzate dal 2026 su beni strumentali / immobilizzazioni finanziarie che non beneficiano del regime di esenzione PEX, è stata soppressa la possibilità (facoltà) di rateizzazione.
È confermata invece l’attuale disciplina per le plusvalenze derivanti da cessione d’azienda / ramo d’azienda (rateizzazione in massimo 5 rate in caso di possesso non inferiore a 3 anni).

In sede di approvazione della Finanziaria 2026 sono state introdotte rilevanti novità relativamente alla rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali.

In particolare, rispetto alla disposizione contenuta nel ddl originario, con riferimento alle plusvalenze connesse alla cessione di beni strumentali / immobilizzazioni finanziarie che non beneficiano del regime di esenzione PEX, è stata soppressa la possibilità (facoltà) di rateizzazione riconosciuta all’impresa.

LA DISCIPLINA APPLICABILE FINO AL 2025

Ai sensi dell’art. 86, comma 1, TUIR, le plusvalenze patrimoniali, riferite ai beni relativi all’impresa, concorrono alla formazione del reddito qualora realizzate:

  • mediante cessione a titolo oneroso;
  • mediante risarcimento , anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  • a seguito dell’ assegnazione dei beni ai soci / destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Inoltre, concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze realizzate a seguito di cessione d’azienda / ramo d’azienda .

La plusvalenza è determinata dalla seguente differenza

corrispettivo / indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione

meno

costo non ammortizzato

In caso di assegnazione ai soci / destinazione a finalità estranee la plusvalenza è individuata dalla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato dei beni.

La tassazione delle plusvalenze in esame, come stabilito dal comma 4 del citato art. 86, interviene:

  • per l’ intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate;

ovvero

  • a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, non oltre il quarto (di fatto, la plusvalenza può essere ripartita in un massimo di 5 rate ), a condizione che:
    • beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni .

Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle esenti di cui all’art. 87, TUIR (regime PEX), va fatto riferimento ai beni iscritti come tali negli ultimi 3 bilanci (si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente);

    • l’azienda / ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni .

La scelta per la rateizzazione va effettuata nel mod. REDDITI.

Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo delle prestazioni di atleti per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito:

  • per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate;

ovvero

  • se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni , a scelta della società, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto , nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro (la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata).

LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2026

Come sopra accennato, con la modifica del comma 4 dell’art. 86, TUIR ad opera dell’art. 1, comma 42, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), è rivista la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze connesse alla cessione / risarcimento per la perdita o danneggiamento di beni strumentali.

In particolare ora è disposto che le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate .

Al contribuente non è più concesso di rateizzare la plusvalenza in quote annuali.

Relativamente alle plusvalenze da cessione d’azienda / ramo d’azienda non sono state di fatto apportate modifiche, risultando confermata la “vecchia” disciplina.

Di conseguenza, le plusvalenze concorrono a formare il reddito:

  • per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate;
  • in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (di fatto, la plusvalenza può essere ripartita in un massimo di 5 rate ) soltanto se relative alla cessione di un’ azienda / ramo d’azienda posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni .

Rateizzazione plusvalenze

Tipologia bene

Anni possesso bene

N° rate (max)

Fino al 2025

Dal 2026

Fino al 2025

Dal 2026

Bene strumentale

3

5

Azienda / ramo d’azienda

3

3

5

5

Immobilizzazione finanziaria (no PEX)

3

5

Esempio 1

La Alfa srl ha ceduto nel 2025 un bene strumentale per € 6.000. Il bene, integralmente ammortizzato, era stato acquistato nel 2010.

La società può rateizzare la plusvalenza realizzata in un massimo di 5 quote (il bene è stato posseduto per più di 3 anni).

Esempio 2

La Beta srl ha ceduto nel 2026 un bene strumentale per € 9.000. Il bene, integralmente ammortizzato, era stato acquistato nel 2018.

La società non può rateizzare la plusvalenza realizzata ancorchè il bene sia stato posseduto per più di 3 anni.

Con riguardo alle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo delle prestazioni di atleti per le società sportive professionistiche è confermato che concorrono a formare il reddito:

  • per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate;

ovvero

  • se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni , a scelta della società, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto , sempre nel rispetto dei predetti limiti.

decorrenza NUOVE DISPOSIZIONI

Le novità in esame, come disposto dall’art. 1, comma 43, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) sono applicabili a decorrere dalle plusvalenze realizzate dal 2026 .

determinazione acconti 2026

Ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF / IRES 2026, come previsto dal predetto comma 43, è necessario (ri)determinare l’imposta 2025 considerando le nuove disposizioni.