Fatturazione elettronica, al via dal 1° luglio solo l’obbligo per i subappalti
E-fattura: il DL 79-2018 posticipa l’obbligo solo per le cessioni di carburante
Prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per le sole cessioni di carburante, mentre resta fermo il termine del 1° luglio 2018 per l’entrata in vigore della fatturazione elettronica per i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto pubblico.
Questo, in estrema sintesi, il contenuto del decreto legge 28 giugno 2018, n. 79 (pubblicato sulla GU n. 148 sempre del 28 giugno 2018), con il quale il Governo è intervenuto sul nuovo obbligo connesso alla fatturazione elettronica, originariamente previsto in via anticipata al 1° luglio 2018, sia per le cessioni carburante che per i subappaltatori/subcontraenti operanti nel quadro di un appalto pubblico, dall’art.1, co.917, della legge di Bilancio 2018 – legge 205/2017.
Più in particolare, la proroga riguarda gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione per i quali potrà essere ancora utilizzata la scheda carburante (e, quindi, non necessariamente la fattura elettronica) sino al prossimo 31 dicembre 2018, fermo restando che, per dedurre la spesa del carburante medesimo e per la detrazione dell’IVA, occorre comunque utilizzare mezzi di pagamento tracciabili.
Il provvedimento non tiene conto delle istanze formulate dall’Ance al Governo, in merito alla necessità di posticipare per tutti il suddetto temine del 1° luglio 2018, allineandolo a quello del 1° gennaio 2019; data a decorrere dalla quale la fatturazione elettronica interesserà tutti i titolari di partita IVA e tutti i settori produttivi.
Per i subappaltatori, in particolare, la proroga era da considerarsi un atto dovuto, vista la mancanza assoluta di indicazioni ministeriali sull’esatto ambito operativo del nuovo obbligo. Ad oggi, infatti, non è stata ancora emanata la specifica Circolare di chiarimento, annunciata dalla stessa Agenzia delle Entrate nella sua precedente CM 8/E/2018, che riguarda, in particolare, l’applicazione dell’obbligo alle cessioni di carburanti.
Per questo, l’Ance non mancherà di intervenire anche in sede di conversione del decreto legge in questione, evidenziando la necessità, quantomeno, di eliminare qualsiasi forma di sanzione in caso di utilizzo della modalità tradizionale di fatturazione, anziché di quella elettronica, vista la forte incertezza che ancora oggi sussiste sull’ambito operativo del nuovo obbligo.
A quest’ultimo riguardo, nell’attesa che siano emanati gli annunciati chiarimenti ministeriali, si evidenzia che la norma fa riferimento a «subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto … stipulato con un’amministrazione pubblica» e, in merito al concetto di “filiera”, fornisce una definizione piuttosto estesa, che arriva a comprendere tutti i soggetti «che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti».
Tale ampia definizione genera incertezza soprattutto in presenza di appaltatori che operano nei confronti, sia di pubbliche amministrazioni, che di soggetti privati, effettuando un unico ed indifferenziato approvvigionamento di materiali e beni presso lo stesso fornitore. In queste ipotesi, infatti, l’appaltatore non è in grado di distinguere se l’acquisto riguardi la commessa pubblica piuttosto che quella privata e, conseguentemente, il fornitore non è in possesso delle informazioni necessarie per fatturare in modo corretto e preciso la fornitura dei beni (ossia per emettere la fattura elettronica limitatamente alla cessione dei beni destinati, dall’appaltatore, all’esecuzione della commessa pubblica, dovendo, tra l’altro, necessariamente evidenziare, nella propria fattura, gli stessi codici CIG – Codice identificativo di gara e CUP – Codice unicodi progetto utilizzati dall’appaltatore in sede di fatturazione nei confronti della stazione appaltante).
E’ evidente, pertanto, l’urgenza di ottenere, da parte dell’Agenzia delle Entrate, tutte le indicazioni necessarie per evitare il blocco delle operazioni lungo la filiera degli appalti pubblici.
In ogni caso, si evidenzia che l’unico chiarimento fornito dall’Amministrazione nella citata CM 8/E/2018 è quello relativo al fatto che l’obbligo di fatturazione elettronica decorre dal 1° luglio 2018 solo nei “rapporti diretti” tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente, con esclusione dei passaggi successivi e con esclusione dei rapporti tra subappaltatore/subcontraente e soggetti terzi
Sotto il profilo squisitamente tecnico, infine, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate sta ultimando una serie di servizi gratuiti, destinati a facilitare l’emissione delle fatture elettroniche.
Si tratta, in particolare:
· dell’App “FATTURAe”, con la quale i titolari di partita IVA, in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline o Spid, possono predisporre e inviare le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio,
· un pacchetto software da installare sul computer per predisporre le e-fatture in modalità offline, a supporto dei contribuenti che non hanno una stabile o continua connessione a internet.
Le fatture elettroniche, inoltre, possono essere predisposte e inviate anche attraverso la piattaforma web “Fatture e Corrispettivi“, attraverso cui è possibile inviare, ricevere (tramite SdI) e conservare le fatture elettroniche con le nuove regole tecniche, oltre che acquisire il QR-Code del cliente. Infine, accedendo (personalmente o tramite un intermediario delegato) al servizio disponibile sul portale “Fatture e Corrispettivi” si può registrare l’indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche (Pec o “codice destinatario”).
decreto legge 28 giugno 2018 n.79