FAQ di chiarimento sul tema dei Decreti caro materiali 2018 e 2021

1.Qual è l’ambito applicativo dei due decreti sul caro materiali del 2018 e del 2021 (I semestre)?
o Decreto 2018: si applica ai lavori i cui bandi di gara sono stati pubblicati sotto il regime del vecchio Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 163/2006 eseguiti e contabilizzati nell’annualità 2018;
o Decreto 2021: si applica ai contratti in corso di esecuzione -sia se banditi sotto la vigenza del Codice n. 163/2006, sia sotto il Codice n. 50/2016- alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL 73/2021 (ossia il 25 luglio 2021) eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2021.
2. Qual è la percentuale di compensazione prevista dai decreti?
o Decreto 2018: La compensazione prevista è pari al 50% della variazione che eccede il 10% del prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati, come rilevato dal decreto in commento;
o Decreto 2021: La compensazione riguarda l’intero importo della variazione che eccede l’8% (nel caso di offerte presentate nel 2020) o il 10% complessivo (per le offerte antecedenti) del prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati.
3. Come deve essere presentata l’istanza di compensazione?
L’istanza di compensazione va presentata per i materiali oggetto di rettifica (in aumento), al netto delle eventuali compensazioni già percepite. In tal caso, potrebbe essere valutata la possibilità di aggiornare i conteggi inseriti nella prima istanza, ove presentata a suo tempo, per i predetti materiali.

N.B. Si coglie l’occasione per rammentare che i termini per la presentazione delle istanze scadono il:
• 19 gennaio 2025 per i materiali del primo semestre 2021, ai sensi dell’art. 1-
septies del DL 73/2021.
• 5 marzo 2025 per il bitume relativo al 2018, ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs.
163/2006.
Per ogni ulteriore approfondimento sul tema si rinvia alla precedente NEWS