Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato

Con l’allegata Circolare n. 57 del 29 marzo scorso, l’Inps ha fornito indicazioni operative in merito alla gestione degli adempimenti legati all’esonero contributivo, introdotto, per promuovere nuova occupazione, dall’art. 1, commi 178 – 181, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

Tale beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati che effettuino nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016 (esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, poiché già soggetti ad una contribuzione previdenziale ridotta) per un periodo di 24 mesi (e non più 36 mesi come previsto lo scorso anno) e nel limite massimo di importo pari a 3.250 euro annui (in luogo dei precedenti 8.060 euro annui).

L’esonero non spetta nell’ipotesi in cui, nell’arco dei 6 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della norma, il lavoratore assunto sia stato occupato, presso qualsiasi altro datore di lavoro, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, con il datore di lavoro richiedente o con società da questi controllate o collegate, nonché facenti capo al datore di lavoro medesimo. Pertanto, tale misura assume la natura tipica di incentivo all’occupazione e, caratterizzandosi come una misura generalizzata che prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa, non è qualificabile come aiuto di Stato.

Precisato, inoltre, che il beneficio non spetta con riferimento ai lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l’esonero di cui all’art. 1, comma 118 della L. n. 190/2014, sia già stato fruito con riferimento ad un precedente rapporto a tempo indeterminato. Lo sgravio è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi Inail.

L’istituto, nel rinviare, al fine di un’attenta disamina dei rapporti di lavoro incentivati, alle circolari n. 17/2015 e 178/2015, relative all’esonero medesimo per l’anno 2015, ne ha ribadito i principi generali.

Il diritto alla fruizione è, altresì, subordinato al rispetto dei seguenti principi di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015 e a quelli precipuamente introdotti dalla medesima Legge di Stabilità.
Pertanto, la fruizione non spetterà laddove si presenti una delle seguenti condizioni:

1) l’assunzione violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine fissato dalla legge o dal contratto collettivo di riferimento;

2) il datore di lavoro, ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui le assunzioni riguardino professionalità diverse da quelle interessate da detti provvedimenti;

3) l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Stessa esclusione anche per il datore di lavoro utilizzatore del lavoratore somministrato;

4) l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria, di cui al d.m. 31/10/2007 inerente l’assunzione, risulti essere tardiva.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla nota in oggetto nonché alle precedenti note Inps.
Circolare numero 57 del 29-03-2016