Esonero contributivo per lavoratore in pensione – Interpello n. 4/2016
Con l’allegata nota n. 4 del 20 gennaio scorso, il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello, avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione della disposizione relativa all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.
In particolare, è stato chiesto se l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato spetti anche in caso di assunzione di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, che non fruisca di ulteriori agevolazioni contributive.
Sul punto, il Dicastero, nel ricordare che l’esonero in parola spetta qualora, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, con contratto di lavoro subordinato, presso altro datore di lavoro o, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della norma, abbia avuto rapporti di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo, ha precisato che la norma non esclude, con riferimento alla platea di lavoratori interessati, coloro che percepiscono trattamento pensionistico.
Pertanto, in virtù di quanto sopra, è possibile far rientrare nel campo di applicazione della disposizione i lavoratori già percettori di trattamento pensionistico.