Ente parco, il nulla osta riguarda solo gli interventi puntuali
Con la sentenza n. 9 del 24 maggio 2016 il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, ha fornito chiarimenti circa l’ambito di applicazione del nulla osta dell’Ente parco previsto:
– per i parchi e le riserve naturali di interesse nazionale, dall’art. 13 della Legge 394/1991;
– per le aree naturali protette di interesse regionale, dalle varie leggi regionali su questo tema.
L’Adunanza Plenaria – intervenendo sulla questione di un provvedimento di diniego del nulla osta in relazione ad un piano attuativo rilasciato da un Ente Parco oltre il termine di legge di 60 giorni decorso il quale è prevista la formazione del silenzio assenso – ha specificato che l’art. 13 della legge 394/1991 (così come le norme complementari delle leggi regionali in materia di tutela delle aree protette) non è applicabile ai piani urbanistici attuativi, ma solo ad opere e interventi “puntuali” vale a dire in diretta attuazione del piano urbanistico generale o previsti da piani attuativi.
L’art. 13 Legge 394/1991 prevede infatti che “il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco” che verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento del Parco e l’intervento richiesto.
Nell’ambito del procedimento di approvazione dei piani attutivi ubicati all’interno dei parchi o delle riserve naturali, l’Ente parco rilascia un parere – in relazione al quale non opera il meccanismo del silenzio assenso – che si basa su “una valutazione di principio attorno alla compatibilità dell’intervento col contesto vincolato in cui viene a collocarsi”. Il Nulla osta interverrà invece al momento del successivo rilascio dei titoli abilitativi edilizi per i singoli interventi previsti dal piano attuativo.
In allegato la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2016
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