Edilizia privata: il punto sulle novità del Decreto Milleproroghe

Il decreto-legge “Milleproroghe” (D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 conv. nella L. n. 19 del 28 febbraio 2017) contiene una serie di proroghe di interesse per il settore delle costruzioni. 
 
Queste, in sintesi, le proroghe di interesse per l’edilizia privata:
  • Accordi di programma edilizia residenziale pubblica: l’articolo 9 comma 9 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (art. 18 D.L. n. 152 del 13/5/1991).
  • Locazioni passive/Istat: l’articolo 13 comma 3 estende anche a tutto il 2017 il termine di efficacia della disposizione contenuta nell’articolo 3 co. 1 del D.L. n. 95/2012 già oggetto di numerosi rinvii. Resta perciò attivo il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili dati in locazioni alle pubbliche amministrazioni (inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT) utilizzati per fini istituzionali. La relazione tecnica precisa che la proroga si è resa necessaria  in considerazione del perdurare dell’eccezionalità della situazione economica e della necessità di raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
  • Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire : l’art. 13, comma 6-sexiesdecies estende da 15 a 25 anni (a decorrere dal 2005) il periodo massimo per il quale è dovuto il contributo obbligatorio in favore del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire istituito con la finalità di erogare un indennizzo agli acquirenti che, a seguito di situazioni di crisi economica del costruttore (non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, ne’ aperta successivamente alla data di pubblicazione del D.Lgs. 122/2005, ossia dopo il 6 luglio 2005) hanno subito la perdita di somme di denaro o altri beni. Il contributo è posto a carico dei costruttori tenuti all’obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione prevista dalla legge.
Si ricorda, infine, che l’attuale aliquota del contributo dovuto al Fondo è fissata, per decreto ministeriale, nel 5 per mille (misura massima prevista dalla legge).eD