Edilizia privata. COVID-19: 4° aggiornamento indicazioni operative per le imprese

LE MISURE PER L’EDILIZIA PRIVATA

Il DPCM 11 marzo 2020 non ha disposto la sospensione d’ufficio dell’attività dei cantieri edili al contrario, di quanto espressamente indicato per buona parte delle attività commerciali. È comunque opportuno segnalare che in alcuni ambiti locali l’autorità di vigilanza è orientata a disporre la sospensione delle attività soprattutto del settore privato in quanto non ritenute essenziali.

Le considerazioni che seguono riguardano, considerato l’art. 1 del DPCM 9 marzo 2020, i cantieri situati nell’intero territorio nazionale.

 

PROCEDURE EDILIZIE – SOSPENSIONE DEI LAVORI

Con riferimento agli aspetti relativi alle procedure edilizie si suggerisce di:

  • presentare al Comune una comunicazione finalizzata, a seconda dei casi, a:

– rinviare l’inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti l’effettivo avvio dei lavori);

– sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione);

– chiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione.

  • indicare nella comunicazione i motivi della sospensione (es. impossibilità di iniziare i lavori per mancanza di personale, difficoltà ad accedere al cantiere, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del cantiere ecc.) al fine di ottenere una successiva proroga del termine che andrà richiesta in ogni caso prima della sua scadenza

Alla ripresa delle attività occorrerà inoltrare al Comune una ulteriore comunicazione.

In assenza di specifici provvedimenti amministrativi dello Stato o degli enti locali la sospensione/proroga dei termini non è da considerarsi come automatica. In ogni caso sarà opportuno richiamare, ove possibile, i riferimenti di eventuali provvedimenti amministrativi limitativi della operatività dell’attività di impresa.

 

OPERE ESEGUITE PER CONTO DI COMMITTENTE PRIVATO

Per i lavori in corso commissionati da un soggetto privato:

– è necessario comunicare subito l’intenzione di sospendere i lavori alla direzione lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l’annotazione sul diario dei lavori o documento assimilabile (ove esistente).

Nel caso di subappalto la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente.

Nella comunicazione occorre specificare:

  • il periodo di sospensione dei lavori (quanto meno presunto e con riserva di comunicare ulteriori sospensioni sempre dovute a cause non imputabili all’impresa);
  • la giusta causa che dimostri l’impossibilità di eseguire la prestazione (es. difficoltà o interdizione nell’accesso al cantiere o difficoltà logistiche dovute a blocchi imposti dalle autorità, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del cantiere ecc.).

– La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della raccomandata a mano con ricevuta di accettazione, della raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è opportuno verificare se nel contratto siano state previste particolari modalità di comunicazione.

– Per il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla direzione lavori/committente è opportuno verificare l’esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data della sospensione.

 

CONTRATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA

Nei contratti preliminari di compravendita di immobili in corso di costruzione o ristrutturazione integrale o nelle altre forme precontrattuali ad esse assimilate (es. promesse unilaterali di acquisto) sono previsti, in genere: un termine entro cui i lavori devono essere terminati o quello entro cui deve essere stipulato; i termini per i pagamenti dei ratei intermedi del prezzo convenuto.

Nel caso di sospensione dei lavori, come sopra descritto, sarà necessario darne immediata comunicazione al promissario acquirente nelle forme indicate nel contratto o, se non espressamente previste, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento al fine di definire, non appena possibile, nuovi termini di adempimento.