Edilizia libera: approvato il glossario unico
Il 22 febbraio è stata sancita in Conferenza unificata l’intesa sul glossario unico con riferimento alle opere che ricadono nel regime di attività di edilizia libera che era stato previsto dall’articolo 1, comma 2 del D.lgs. 222/2016.
L’obiettivo del glossario è quello di garantire l’omogeneità del regime giuridico in tutto il territorio per alcune tipologie di interventi edilizi.
In attuazione dell’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 222/2016, un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e partecipato dai rappresentanti degli enti locali e della categorie professionali interessate tra cui l’Ance, ha definito una prima parte del glossario attraverso l’individuazione di un elenco “non esaustivo” delle principali opere che possono essere realizzate senza necessità di formalità amministrative (es. comunicazioni) nei confronti del Comune.
Si ricorda che il D.lgs. 222/2016 aveva fissato al 9 febbraio 2017 il termine per l’approvazione di un Decreto del Ministero delle infrastrutture edei trasporti per la definizione un “elenco delle principali opere edilizie” con l’esatta individuazione della categoria edilizia di appartenenza (es. manutenzione straordinaria, ristrutturazione ecc.) e del relativo regime applicabile (cila, scia ecc.).
Il glossario approvato dalla Conferenza Stato, Regioni ed enti locali dà parziale attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 222/2016 definendo per il momento l’elenco delle opere ricadenti nell’attività di edilizia completamente libera (art. 6 del Dpr 380/01).
Con il glossario cittadini e professionisti avranno la possibilità di avere maggiore certezza sulla tipologia di opere che ad esempio rientrano nella manutenzione ordinaria e possono essere liberamente realizzabili.
Dopo l’approvazione in Conferenza il decreto sarà pubblicato in Gazzetta.