Ecobonus – No alla cessione del credito dai soci alla società – R. n. 415/2019

I soci di una società, beneficiari per trasparenza dell’Ecobonus, non possono effettuare la cessione del credito in favore della stessa società che ha loro attribuito, pro quota, la detrazione per interventi di risparmio energetico su un’unità immobiliare.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 15 ottobre 2019, n. 415, per quel che riguarda l’applicabilità della cessione del credito in presenza di interventi edilizi agevolabili con l‘Ecobonus, specie per quel che riguarda la nozione dei “soggetti collegati” con l’esecuzione dei lavori[1].

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta[2] per quel che riguarda l’individuazione dei soggetti cessionari del credito di imposta corrispondente all’Ecobonus, che sono stati suddivisi in due categorie:

  • fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
  • altri soggetti privati[3], intendendosi per tali i soggetti (persone fisiche, esercenti lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione[4].

Nel caso di specie, una società intende eseguire lavori volti al risparmio energetico su un immobile, trasferendo, poi, la corrispondente detrazione da Ecobonus ai soci pro quota in base al principio di trasparenza.

In merito, viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se sia possibile, da parte dei soci, che hanno una limitata capienza IRPEF, cedere il beneficio loro attribuito alla medesima società, originaria titolare dell’Ecobonus.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria nega la cessione del credito dai soci in favore della società, nel presupposto che, con tale operazionesi realizzerebbe, in capo alla società, la trasformazione in credito d’imposta della detrazione spettante, facoltà non prevista dalla normativa in tema di Ecobonus.

Infatti, attraverso la cessione del credito all’originario titolare dell’agevolazione verrebbe meno la terzietà richiesta dalla norma in relazione ai cessionari del credito.

Per completezza, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate si era già pronunciata, in senso analogo, in fattispecie simili, aventi ad oggetto, rispettivamente l’esclusione dalla cessione del credito da Ecobonus:

–        in favore di una società, non esecutrice dei lavori, della quale il beneficiario della detrazione è anche amministratore e socio (cfrRisposta 247/E/2019);

–        ad una ditta individuale subappaltatrice dei lavori, della quale il beneficiario della detrazione è anche il titolare (in tale ipotesi, è stata negata la cessione del credito derivante anche dal Sismabonus – cfr. Risposta 249/E/2019).

 

 

[1] Cfr. l’art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

[2] Cfr. Circolari n.11/E/2018 e n.17/E/2018.

[3] Si veda l’art.14, co. 2-ter e 2-sexies, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, per l’Ecobonus.

[4] A titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate ha considerato “soggetti collegati” con la detrazione originaria:

–       gli altri condòmini, in caso di interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali (CM 11/E/2018);

–       le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati (CM 11/E/2018);

–       in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, oppure anche lo stesso Consorzio o la Rete (CM 17/E/2018);

–       i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati (CM 17/E/2018);

–       i subappaltatori e i fornitori che realizzano lavori non inclusi nell’ambito operativo dei bonus, purché si tratti di interventi rientranti complessivamente nello stesso contratto d’appalto da cui originano le detrazioni medesime (CM 17/E/2018);

–       i soci lavoratori dell’impresa subappaltatrice (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.109/2019);

–       le società che, tramite contratto di somministrazione, forniscono personale alle imprese appaltatrici di interventi per cui è consentita la cessione del credito (anche nell’ipotesi in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipi a un’associazione temporanea di imprese -o raggruppamento temporaneo di imprese- per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.61/2018).