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Ecobonus e Sismabonus: istituiti i codici tributo per fruire della cessione del credito in F24
Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d’imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus)eper l’adozione di misure antisismiche (cd. Sismabonus), effettuati su parti comuni di edifici condominiali.
Con la Risoluzione n.58/E del 25 luglio 2018, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo necessari per la fruizione in compensazione delle quote annuali dei crediti derivanti dalle detrazioni cd. Sismabonus ed Ecobonus per interventi effettuati su parti comuni condominiali, che siano stati ceduti ai fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, come disposto rispettivamente dall’art. 16 comma 1-quinquies e dall’art.14 commi 2-ter e 2-sexies, del DL n. 63/2013
Si ricorda che i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 108572 dell’8 giugno 2017 e n. 165110 del 28 agosto 2017, hanno definito le modalità di attuazione delle suddette disposizioni, rispettivamente per il Sismabonus e per l’Ecobonus
Come noto, il beneficiario della detrazione può cedere il credito a essa corrispondente alle imprese esecutrici o ad altri soggetti privati, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, con facoltà per il cessionario che riceve il credito, di procedere ad un’ulteriore cessione.
Va evidenziato che, di recente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema con due circolari, che hanno circoscritto l’ambito soggettivo della cessione del credito corrispondente ad entrambe le detrazioni.
In particolare la CM 11/E del 18 maggio 2018 ha precisato che la definizione di “altri soggetti privati” legittimati ad acquistare il credito fa riferimento esclusivamente ai soggetti che sono collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, e che è ammessa una sola eventuale cessione del credito successiva a quella originaria.
La più recente CM n.17/E del 23 luglio 2018 ha ulteriormente chiarito che anche la seconda (e ultima) cessione deve avvenire nei confronti di un “soggetto collegato” al rapporto che ha dato origine alle detrazioni, ma ha offerto una definizione di “soggetti collegati” più ampia di quella contenuta, a titolo esemplificativo,nella CM 11/E/2018.
Per quanto riguarda, più specificamente la cessione del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza sismica effettuati su parti comuni di edifici condominiali, in base a quando previsto dai Provvedimenti sopracitati, si ricorda, tra l’altro, che:
- il contribuente può cedere l’intera detrazione calcolata:
- sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile;
- oppure sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
- la cessione deve riguardare l’intera detrazione spettante al singolo condòmino, e non solo le eventuali rate residue di detrazione.
- per il cessionario, il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa, a condizione che il condòmino cedente abbia pagato la parte di spesa a lui imputabile, non rientrante nella quota ceduta sotto forma di credito d’imposta.
- il cessionario una volta che il credito è divenuto “disponibile”, può utilizzarlo in compensazione mediante il modello F24 (da inviare attraverso i servizi telematici dell’AdE), ripartendolo in 10 o 5 quote annuali di pari importo (a seconda che si tratti rispettivamente di Ecobonus o Sismabonus), alle stesse condizioni applicabili al cedente, oppure cederlo a soggetti terzi, con le limitazioni sopra indicate.
Dunque al fine di fruire della compensazione tramite modello F24, delle quote annuali dei crediti ceduti, la Risoluzione n.58/E/2018 fornisce i seguenti codici tributo:
· “6890” denominato “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”;
· “6891” denominato “SISMABONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”.
Questi codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Si ricorda, inoltre, che i crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni all’Agenzia delle entrate effettuate dagli amministratori di condominio per i quali risulti l’avvenuta accettazione della cessione del credito da parte del cessionario.
Risoluzione n.58_E del 25 luglio 2018