Dossier sottosoglia/3. Cantone semplifica la verifica dei requisiti per gli affidamenti diretti sotto i 20mila euro
Deroghe mirate a equilibrare l’economicità dell’azione amministrativa con rispetto dei principio di legalità e trasparenza
Per ciò che concerne i requisiti, per gli appalti sottosoglia vale la regola generale secondo cui l’operatore deve essere in possesso dei requisiti generali di idoneità morale e di quelli speciali attinenti alla capacità economico–finanziaria e tecnico professionale.
In particolare, per l’idoneità professionale può essere richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio o ad altro Albo che attestino lo svolgimento di attività nello specifico settore oggetto del contratto. Per la capacità economico–finanziaria può essere richiesta la dimostrazione di un livello minimo di fatturato proporzionato all’importo del contratto e che comunque deve essere tale da non impedire la partecipazione alla gara delle micro, piccole e medie imprese. In alternativa al fatturato può essere richiesta una adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. Infine, la capacità tecnica e professionale deve essere dimostrata attraverso l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore o in settore assimilabile.
La dimostrazione dei requisiti
La parte relativa alle modalità di dimostrazione dei requisiti costituisce una novità introdotta in sede di aggiornamento delle Linee guida. La ratio cui si ispirano le indicazioni sul punto è quella di semplificare il più possibile gli adempimenti da porre in essere, coniugando tuttavia l’esigenza di semplificazione con il rispetto dei principi di legalità e di trasparenza.
La semplificazione, per esplicita previsione delle Linee guida, riguarda la sola ipotesi di affidamento diretto; non è quindi ricompresa la diversa ipotesi di affidamento a seguito di procedura negoziata, in aderenza alla previsione normativa da cui le Linee guida traggono origine (vedi in fondo) .
Nel merito, la semplificazione si sostanzia in una riduzione dei controlli relativi alla verifica dei requisiti, che viene diversamente articolata a seconda dell’importo del contratto.
Per i contratti di importo più limitato, cioè fino a 5.000 euro, al centro del sistema viene collocata l’autodichiarazione resa dall’operatore con cui lo stesso attesta la sussistenza dei requisiti generali e speciali. Questa autodichiarazione non è soggetta a verifica, fermo restando quanto si dirà più avanti in merito alla verifica a campione.
Gli adempimenti cui l’ente appaltante è tenuto prima di procedere alla stipula del contratto consistono, per quanto riguarda i requisiti generali, nella consultazione del casellario Anac e nella verifica del Durc. È invece sempre prevista la verifica dei requisiti speciali. Inoltre, l’ente appaltante deve accertarsi che sussistono le condizioni soggettive eventualmente previste da norme che le impongono per determinate prestazioni professionali; infine, deve assicurarsi che l’operatore abbia l’idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione.
Come si vede le verifiche coprono solo una parte limitata dei requisiti oggetto di autodichiarazione. Ciò rende ragione delle previsioni relative al contenuto del contratto da stipulare. Tale contratto deve contenere alcune clausole di tutela per l’ipotesi in cui, successivamente alla sua stipula, emerga che l’operatore non era in possesso del requisiti autodichiarati. Tali clausole devono prevedere la risoluzione del contratto con pagamento delle sole prestazioni eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva o in alternativa l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
È infine previsto, come norma di chiusura, che le singole stazioni appaltanti debbano operare dei controlli a campione rispetto alle autodichiarazioni. A tal fine devono dotarsi di un apposito regolamento o atto equivalente nel quale è definita una quota minima di controlli a campione da effettuare in ciascun anno solare.
Si tratta evidentemente di controlli da porre in essere successivamente alla stipula del contratto e che hanno la funzione di costituire un deterrente nei confronti di eventuali autodichiarazioni non rispondenti al vero.
La seconda fascia riguarda i contratti di importo ricompreso tra 5.000 euro e 20.000 euro. Per questa fascia di importo valgono le stesse regole illustrate con riferimento alla prima fascia, con un’unica differenza relativa agli accertamenti da operare prima della stipula del contratto.
Infatti, oltre alla consultazione del casellario Anac viene prevista la verifica, oltre che dei requisiti speciali, anche dei seguenti requisiti generali: mancanza di condanne penali definitive in relazione a determinati reati; violazioni gravi in merito al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali; insussistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o di procedimento in corso per la dichiarazione di uno di questi stati.
Infine vi è l’ultima fascia relativa a contratti di importo superiore a 20.000 euro. In questa ipotesi riprende vigore l’impostazione ordinaria, essendo previsto che si possa procedere alla stipulazione del contratto solo dopo la verifica del possesso in capo all’operatore del possesso dei requiati generali e speciali.
I poteri di intervento dell’Anac
Come visto le Linee guida dell’Anac intervengono in maniera significativa sulla verifica dei requisiti, derogando in maniera significativa alle regole ordinarie per i contratti di importo più contenuto. La logica sottesa alle indicazioni impartite è che vi debba essere un punto di equilibrio tra l’economicità dell’azione amministrativa e il rigido rispetto del principio di legalità.
Sotto il profilo della fonte di legittimazione delle indicazioni contenute nelle Linee guida si deve ritenere che la stessa sia da rinvenire nella previsione contenuta nel comma 7 dell’articolo 36, che autorizza l’emanazione di Linee guida anche per la definizione delle modalità di attuazione delle verifiche sull’affidatario.