Dm Congruità: le disposizioni per la verifica della manodopera in edilizia
E’ stato firmato il 25 giugno scorso dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, il decreto per la verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 e della relativa tabella recante gli indici di congruità (cfr. comunicazione Ance del 30.09.2020).
Come indicato nel comunicato stampa del Ministero, la verifica della congruità verrà effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:
la verifica della congruità è riferita all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nei lavori pubblici che privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione;
rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
la verifica della congruità si applica, nei lavori privati, alle opere il cui valore risulti complessivamente pari o superiore a 70.000 euro;
in fase di prima applicazione la verifica viene effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, di cui alla tabella allegata all’Accordo suddetto;
per la verifica della congruità si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;
in caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate;
l’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente;
per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo SAL da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva;
qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità;
la regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità. Decorso inutilmente il termine, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria in BNI;
se lo scostamento rispetto agli indici di congruità è pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento;
l’impresa affidataria risultante non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell’Accordo del 10 settembre 2020. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC online;
ai fini del rilascio del DOL alle altre imprese coinvolte nell’appalto, restano ferme le relative disposizioni già previste a legislazione vigente;
le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021;
la CNCE assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcasse in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie anche ai fini della creazione di un’apposita banca dati condivisa con INPS, INAIL e INL.
Nel decreto è stata, inoltre, prevista la sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INL, l’INPS, l’INAIL e la CNCE per la definizione, entro 12 mesi dall’adozione del decreto, delle modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa.
Tale convenzione consentirà di rendere disponibili le seguenti informazioni:
gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata;
i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Sarà inoltre costituito, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell’INPS, dell’INAIL, dell’INL e delle Parti sociali firmatarie dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Con successivo decreto del Ministro del Lavoro potranno essere adottate eventuali disposizioni integrative e correttive del decreto, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.