DL “Terremoto”: le misure di interesse per le imprese di costruzioni

Con il documento allegato gli uffici dell’Ance illustrano le principali misure di interesse per le imprese di costruzioni, previste nel Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016 e in vigore dal 19 ottobre 2016.
Il provvedimento è all’esame della Commissione Bilancio del Senato (Atto 2567/S), in sede referente, per la relativa conversione in legge.
·        Dal punto di vista della governance, il Decreto individua nella figura del Commissario straordinario un’unica regia nell’attività di ricostruzione e prevede il coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni interessati, nonché dei Ministeri competenti, attraverso la previsione e istituzione di una serie di organismi. Tale approccio appare positivo, tuttavia, l’articolazione delle funzioni tra i vari enti desta perplessità perché rischia di ritardare l’avvio delle attività anche in considerazione della mancanza nel decreto di tempistiche certe.
·        In merito alle risorse, il Decreto Legge prevede l’istituzione nel Bilancio dello Stato di un apposito Fondo, dotato di 200 milioni di euro per l’anno 2016, per l’attuazione degli interventi di immediata necessità. Il Disegno di Legge di Bilancio per il 2017 (Atto n.4127/C) prevede circa 6 miliardi di euro per la ricostruzione post-terremoto del 24 agosto 2016.
·        Per quanto riguarda la ricostruzione privata, l’erogazione dei contributi avverrà attraverso finanziamenti agevolati con credito di imposta, da definire mediante convenzioni con l’ABI.
I contributi finanzieranno fino al 100% i danni subiti da abitazioni principali, seconde case, condomini e immobili destinati ad attività produttive localizzati nelle aree del cratere.
Al di fuori del cratere il decreto conferma un contributo pari al 100% per le abitazioni principali e gli immobili produttivi, mentre per le seconde case il contributo potrà coprire, al massimo, il 50% dei danni, tranne per quelle in centri storici e borghi caratteristici o ricomprese nelle unità minime di intervento (UMI) alle quali viene garantito un contributo pari al 100% dei danni subiti.
Al fine di assicurare la trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici, per la scelta dell’impresa esecutrice il privato deve effettuare una procedura concorrenziale tra almeno tre imprese con affidamento dei lavori alla “migliore offerta”.
Sul tema della qualificazione delle imprese esecutrici, invece, Il decreto non prevede l’obbligo del possesso della SOA tranne che per i lavori di immediata esecuzione, Tale scelta appare incompatibile con l’obiettivo di garantire un processo di ricostruzione fondato sulla trasparenza, qualità e sicurezza delle opere realizzate. Pertanto è auspicabile un ripensamento nel corso dei lavori parlamentari.
·        In merito alla ricostruzione pubblica, il finanziamento avverrà attraverso la stipula di appositi mutui, di durata massima venticinquennali, con oneri di ammortamento a carico del Bilancio dello Stato.
I soggetti attuatori saranno: le Regioni, il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Diocesi per i beni ecclesiastici e religiosi se finanziati con risorse proprie. Tali stazioni appaltanti si avvarranno della centrale unica di committenza individuata in INVITALIA.
Il Commissario straordinario coordinerà gli interventi di ricostruzione pubblica attraverso Ordinanze, che potranno, quindi, avere carattere derogatorio della normativa generare in materia di appalti pubblici.
·        Sul tema della legalità e trasparenza, appare apprezzabile l’impianto dato dal Governo al Decreto Legge, improntato a garantire legalità e trasparenza attraverso un innalzamento dei presidi volti ad ostacolare le infiltrazioni criminali dal processo di ricostruzione delle aree terremotate.
A tal fine viene creata un’apposita struttura di missione, presso il Ministero dell’Interno alla quale vengono affidati i controlli antimafia, e viene istituita l’anagrafe antimafia degli esecutori, ovvero l’elenco, tenuto dalla struttura di missione, presso il quale devono essere iscritti tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata.
E’ forte il rischio che la concentrazione di una simile mole di lavoro su un singolo ufficio, per quanto inserito nella struttura del Ministero dell’Interno, possa dilatare notevolmente i tempi necessari per le istruttorie finalizzate all’iscrizione delle imprese. Sarebbe opportuno, quindi, per accelerare l’avvio della ricostruzione, consentire, quanto meno fino all’entrata a regime del sistema dei controlli, che gli operatori economici possano operare dopo la presentazione dell’istanza di iscrizione all’Anagrafe, senza dover attendere i tempi necessari alle verifiche antimafia, naturalmente, restando valide le cautele di legge già previste in caso di successivo diniego dell’iscrizione.
Anche la scelta di ripetere i controlli antimafia per le imprese che risultano già iscritte nelle white list prefettizie esistenti da più di tre mesi, rischia di creare ulteriori attese. Le imprese già iscritte nelle white list non necessitano di ulteriori controlli, tanto più che la normativa vigente prevede che l’iscrizione alle liste prefettizie abbia valenza annuale.