Dl semplificazioni – disposizioni in materia di lavoro

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 33 della Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, la Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Tra le disposizioni contenute nel testo, si riportano di seguito, per quanto di interesse, le seguenti misure in materia di lavoro.

Art. 8 – Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

  • comma 4, lett. b)

Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione, sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento. Il rimborso avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

  • comma 5, lett. b)

Con la sostituzione del quinto periodo del comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, è stata prevista la possibilità che le stazioni appaltanti possano escludere un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto, nel caso in cui vengano a conoscenza, e siano in grado di dimostrare, che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione considerando tale, ai fini fiscali, l’inadempimento di ammontare superiore a 5.000 euro.

In sostanza, l’impresa può essere esclusa dalle procedure d’appalto anche se la violazione non sia stata definitivamente accertata (quindi anche se l’accertamento è stato impugnato o non siano ancora decorsi i termini per l’impugnazione o sia stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato).

Viene, poi, confermato che non sussiste irregolarità qualora l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

  • comma 10

È stato previsto che, in ogni caso in cui per la selezione del contraente, o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o disciplinati dal presente decreto, è richiesto il Durc di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso del Durc, non trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del D.L, n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020. 

In particolare, nei suddetti casi, non opera quindi la proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 e non sono considerati efficaci i documenti la cui validità è stata prorogata per effetto di della suddetta disposizione.

  • comma 10-bis comma inserito in fase di conversione

Inserito un comma aggiuntivo volto a prevedere che al Durc è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale decreto sarà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

E’ stato, altresì, specificato che sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente.

Tale previsione, inserendosi nell’ambito dell’art. 8 del decreto in parola recante “altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, sembrerebbe orientata esclusivamente ai lavori pubblici. A conferma di ciò anche il riferimento contenuto nel testo stesso ai “bandi e agli avvisi pubblicati prima dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero”.

 

Art. 12 – Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

  • comma 1, lett. h), punto 2)

Previsto che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR N. 445/2000, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs n. 159/2011.

 

Art.-12 bis – Semplificazione delle procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro articolo inserito in fase di conversione

Previsto che le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (convalida in caso di risoluzione contestuale del rapporto o di richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento) e all’articolo 35,comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo dalla pubblicazione del matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione), nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell’INL che presuppongono la presenza fisica dell’istanza, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentono in ogni caso l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa.

Stabilito, con riferimento alla diffida di cui all’art. 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che la stessa trova applicaizone anche nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidamente responsabili dei crediti accertati.

Previsto, inoltre che, in alternativa al tentativo di conciliazione presso la DTL, il datore di lavoro può promuovere, entro 30 giorni, il ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’ufficio che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione. 

Abrogato il comma 4 del suddetto art. 12 del DLgs n. 124/2004 (nei confronti  del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso il ricorso davanti al comitato regionale per i rapporti di lavoro).

Prevista, inoltre, la sostituzione dell’art. 14 recante “Disposizioni del personale ispettivo”. In particolare, con la nuova formulazione, viene ricondotto l’ambito di applicazione del potere dispositivo alle irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale che non sono già soggette a sanzioni penali e amministrative e viene prevista, con l’introduzione del nuovo comma 3, una specifica sanzione per il datore di lavoro (da 500 a 3000 euro)  in caso di mancata ottemperanza della disposizione dell’ispettore.  Ciò, probabilmente, ad integrazione di quanto previsto dall’art. 302 bis del TU della sicurezza che prevede che gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.

 

Art. 16-quater – Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro articolo inserito in fase di conversione

Inserito un articolo aggiuntivo volto a prevedere, nelle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’indicazione del dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate.

Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell’archivio di cui all’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo-coordinato-DL-Semplificazioni