DL PNRR, conferenza di servizi più veloce, silenzio-assenso e nuove regole per alloggi studenteschi
Il provvedimento introduce rilevanti novità per l’edilizia privata, intervenendo su tre ambiti chiave: conferenza di servizi, silenzio-assenso e realizzazione di alloggi e residenze universitarie. L’obiettivo è anche quello consolidare e rendere strutturali alcune semplificazioni già sperimentate negli ultimi anni per la Conferenza dei Servizi, con un impatto diretto sui tempi dei procedimenti amministrativi.
Conferenza di servizi
L’articolo 5 del decreto mette a regime la disciplina della conferenza di servizi accelerata, inizialmente introdotta dall’art. 13 del Decreto legge n. 76/2020 e finora applicata in via temporanea (da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2026 dal Decreto legge n. 25/2025).
Le principali novità riguardano:
- in tema di conferenza di servizi semplificata (cosiddetta “asincrona”) la riduzione dei termini a disposizione delle pubbliche amministrazioni per fornire i propri pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati (30 giorni, elevati a 60 giorni per le pubbliche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica, fatti salvi i maggiori termini previsti dal diritto dell’Unione europea); anche per la conferenza di servizi simultanea (art. 14-ter della Legge 241/1990) viene previsto il medesimo taglio dei tempi di conclusione;
- la previsione che, qualora non vi sia un assenso non condizionato o senza necessità di modifiche sostanziali al progetto ovvero sia stato espresso un dissenso non superabile, l’amministrazione procedente svolga, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per i pareri, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte per l’esame contestuale degli interessi e la tempestiva adozione della determinazione conclusiva; in tale sede si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione, non abbiano espresso la propria posizione ovvero abbiano formulato un dissenso non motivato o riferito a questioni estranee all’oggetto della conferenza;
- l’introduzione del cosiddetto dissenso “costruttivo”, ossia accompagnato da prescrizioni e misure mitigatrici che rendano possibile l’assenso con la quantificazione dei relativi costi.
Silenzio-assenso
Lo stesso articolo 5 interviene anche sull’articolo 20 della legge n. 241/1990, chiarendo le condizioni di operatività del silenzio-assenso e introducendo meccanismi di maggiore certezza per imprese e professionisti.
In particolare:
- vengono individuati espressamente i casi in cui il silenzio-assenso non si forma, ossia quando l’istanza non sia presentata all’amministrazione competente oppure sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto;
- viene introdotto un sistema automatico e telematico di attestazione del decorso dei termini e della conseguente formazione del silenzio-assenso;
- per i procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è comunque tenuta a trasmettere d’ufficio l’attestazione all’indirizzo Pec o di posta elettronica ordinaria indicato nell’istanza.
Si tratta di un intervento che rafforza la certezza dei tempi e la tutela dell’affidamento degli operatori.
Alloggi per studenti universitari
Il provvedimento interviene anche sul fronte dell’edilizia universitaria. L’articolo 20, comma 2 del decreto modifica l’articolo 1-quater della Legge 338/2000 che, nell’ambito dei finanziamenti previsti dal Pnrr, contiene una serie di misure per agevolare i cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a nuovi alloggi per studenti universitari.
In particolare, viene specificato, attraverso l’introduzione del comma 2-ter, che per tali interventi edilizi non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Tali interventi possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del Dpr 380/2001 (cosiddetto Testo Unico Edilizia) qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all’intervento, da cedere al Comune.
In allegato:
DL 19 febbraio 2026, n. 19
Testo delle norme di interesse della legge 241/1990 con le modifiche apportate dal DL 19/2026 (in rosso)

