DL PNRR, conferenza di servizi più veloce, silenzio-assenso e nuove regole per alloggi studenteschi

 
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026 il Decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, che contiene “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione”, in vigore dal 20 febbraio 2026.

Il provvedimento introduce rilevanti novità per l’edilizia privata, intervenendo su tre ambiti chiave: conferenza di servizi, silenzio-assenso e realizzazione di alloggi e residenze universitarie. L’obiettivo è anche quello consolidare e rendere strutturali alcune semplificazioni già sperimentate negli ultimi anni per la Conferenza dei Servizi, con un impatto diretto sui tempi dei procedimenti amministrativi.

Conferenza di servizi

L’articolo 5 del decreto mette a regime la disciplina della conferenza di servizi accelerata, inizialmente introdotta dall’art. 13 del Decreto legge n. 76/2020 e finora applicata in via temporanea (da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2026 dal Decreto legge n. 25/2025).

Le principali novità riguardano:

  • in tema di conferenza di servizi semplificata (cosiddetta “asincrona”) la riduzione dei termini a disposizione delle pubbliche amministrazioni per fornire i propri pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati (30 giorni, elevati a 60 giorni per le pubbliche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica, fatti salvi i maggiori termini previsti dal diritto dell’Unione europea); anche per la conferenza di servizi simultanea (art. 14-ter della Legge 241/1990) viene previsto il medesimo taglio dei tempi di conclusione;
  • la previsione che, qualora non vi sia un assenso non condizionato o senza necessità di modifiche sostanziali al progetto ovvero sia stato espresso un dissenso non superabile, l’amministrazione procedente svolga, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per i pareri, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte per l’esame contestuale degli interessi e la tempestiva adozione della determinazione conclusiva; in tale sede si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione, non abbiano espresso la propria posizione ovvero abbiano formulato un dissenso non motivato o riferito a questioni estranee all’oggetto della conferenza;
  • l’introduzione del cosiddetto dissenso “costruttivo”, ossia accompagnato da prescrizioni e misure mitigatrici che rendano possibile l’assenso con la quantificazione dei relativi costi.

 Silenzio-assenso

Lo stesso articolo 5 interviene anche sull’articolo 20 della legge n. 241/1990, chiarendo le condizioni di operatività del silenzio-assenso e introducendo meccanismi di maggiore certezza per imprese e professionisti.

In particolare:

  • vengono individuati espressamente i casi in cui il silenzio-assenso non si forma, ossia quando l’istanza non sia presentata all’amministrazione competente oppure sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto;
  • viene introdotto un sistema automatico e telematico di attestazione del decorso dei termini e della conseguente formazione del silenzio-assenso;
  • per i procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è comunque tenuta a trasmettere d’ufficio l’attestazione all’indirizzo Pec o di posta elettronica ordinaria indicato nell’istanza.

Si tratta di un intervento che rafforza la certezza dei tempi e la tutela dell’affidamento degli operatori.

Alloggi per studenti universitari

Il provvedimento interviene anche sul fronte dell’edilizia universitaria. L’articolo 20, comma 2 del decreto modifica l’articolo 1-quater della Legge 338/2000 che, nell’ambito dei finanziamenti previsti dal Pnrr, contiene una serie di misure per agevolare i cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a nuovi alloggi per studenti universitari.

In particolare, viene specificato, attraverso l’introduzione del comma 2-ter, che per tali interventi edilizi non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Tali interventi possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del Dpr 380/2001 (cosiddetto Testo Unico Edilizia) qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all’intervento, da cedere al Comune.

In allegato:

DL 19 febbraio 2026, n. 19

Testo delle norme di interesse della legge 241/1990 con le modifiche apportate dal DL 19/2026 (in rosso)

Testo_legge_241_1990_DL_PNRR

DL_19-02-2026_n_19