DL n. 5/2023 – Buoni carburante per lavoratori dipendenti

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023, è stato pubblicato il Decreto Legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché’ di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”.

In materia di lavoro, si segnala che l’articolo 1, comma 1, prevede che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburante, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.

La suddetta disposizione lascia espressamente fermo quanto stabilito dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, in base al quale “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”

In considerazione dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al “bonus carburante” previsto per l’anno 2022 dall’art. 2 del DL n. 21/2022 (circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 e circolare n. 35/E del 4 novembre 2022; cfr. da ultimo comunicazione Ance del 18 novembre 2022), è plausibile ritenere che anche l’attuale bonus carburante sia aggiuntivo rispetto al valore massimo dei beni e servizi indicato nella suddetta disposizione dell’art. 51. Per la stessa ragione, si ritiene, altresì, che, se il valore del bonus in esame superi l’importo di 200 euro, lo stesso concorra interamente a formare il reddito e sia assoggettato a tassazione ordinaria.

Si fa riserva di informare di eventuali chiarimenti che venissero forniti in materia dagli enti competenti.