DL n. 115/2022 (Decreto Aiuti Bis) – Disposizioni in materia di lavoro e previdenza

Nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022 è stato pubblicato il D.L. n. 115/2022, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (c.d. Decreto Aiuti Bis), in vigore dal 10 agosto 2022.

Si illustrano di seguito le disposizioni in materia di lavoro e previdenza di interesse per le imprese del settore edile.

Articolo 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale

Per il solo periodo d’imposta 2022, in deroga alla disposizione di cui all’art. 51 co. 3 del DPR n. 917/1986 (TUIR), non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 600 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Si ricorda che il citato comma 3 dell’art. 51 del TUIR dispone che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Articolo 20 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, previsto dalla legge di bilancio 2022 in misura pari a 0,8 punti percentuali, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Pertanto, per i suddetti periodi di paga la misura complessiva dell’esonero è pari a 2 punti percentuali.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Articolo 22 – Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di 200 euro

 L’indennità una tantum di 200 euro per dipendenti, di cui all’art. 31 del DL n. 50/2022, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino alla data di entrata in vigore del predetto DL (18 maggio 2022), non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico lavoratore previsto dalla legge di bilancio 2022, in quanto interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS.

La suddetta indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite del datore di lavoronella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del citato DL n. 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS fino alla predetta data del 18 maggio 2022.