DL Genova: le misure fiscali
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.226 del 28-09-2018) il Decreto Legge 109/2018 (cd. Decreto Genova), recante“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 29 settembre scorso, prevede una serie di misure, tra le quali alcune di natura fiscale, per far fronte alle emergenze venutesi a creare a Genova, in seguito al crollo di un tratto del ponte Morandi (14 agosto 2018) e nei comuni dell’Italia centrale e dell’isola di Ischia, a causa degli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Interventi a sostegno del territorio del Comune di Genova
Per quanto concerne, in particolare, il comune di Genova si segnalano le seguenti agevolazioni fiscali, (art.3 del testo):
- esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES dei redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell’evento, a decorrere dal 2018 e sino al 31 dicembre 2020;
- esenzione per i suddetti fabbricati dall’IMU e dalla TASI a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva al 14 agosto 2018 e fino al 31 dicembre 2020;
- esclusione dalla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti connessi al crollo di fabbricati, riconosciuti a favore di privati (sia persone fisiche che imprese). In particolare il danno deve essere verificato con perizia asseverata;
- esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati, in conseguenza dell’evento, alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020, per le persone fisiche, proprietarie o titolari di diritti di godimento, o residenti o domiciliate in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero o che abbiano subito danni, o ivi residenti o domiciliate, e per le persone fisiche e giuridiche con sede legale o operativa negli stessi immobili;
- esenzione, a partire dal 14 agosto 2018, dall’imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, e dall’imposta di bollo, per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo;
- sospensione, dal 14 agosto 2018 sino al 31 dicembre 2019, dei termini per la riscossione delle somme risultanti dalla notifica delle cartelle di pagamento derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito dell’INPS, dei termini per le attività esecutive degli agenti di riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, inclusi quelli degli enti locali, destinate ai residenti o a coloro che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati.
Il Decreto legge 109/2018 istituisce, inoltre (art.8 del testo), la Zona Franca Urbana nel territorio della Città Metropolitana di Genova.
Di conseguenza, le imprese con sede principale o operativa all’interno della zona franca (o che al suo interno avviano la propria attività entro il 31 dicembre 2018) che, in seguito all’evento, hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo che va dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2017, possono richiedere, per proseguire l’attività nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni:
- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall’attività d’impresa svolta nella Zfu fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;
- esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella Zfu, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella Zfu, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività economica;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi i premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero spetta alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.
Queste agevolazioni sono alternative alle misure fiscali sopra indicate nonché a quelle contenute nell’art. 4 del testo che prevede, in particolare, l’erogazione di somme a sostegno delle imprese danneggiate.
interventi a sostegno dei Comuni dell’Isola di Ischia interessati (eventi sismici del giorno 21 agosto 2017)
A tal riguardo si segnalano le seguenti agevolazioni fiscali (art.32, 34 e 35 del testo):
- esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES fino all’anno di imposta 2019 (e non più 2018) dei redditi dei fabbricati nei comuni interessati, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
- esenzione dall’IMU e dalla TASI sino al 2020 (e non più al 2018) per gli immobili suddetti;
- estensione al 31 dicembre 2020 (non più al 31 dicembre 2018) della sospensione delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano attivato dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali divenuti inagibili in conseguenza degli eventi sismici e che abbiano trasmesso agli uffici competenti dell’Agenzia delle entrate la dichiarazione di inagibilità dell’immobile;
- sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo tra il 29 settembre 2018 e il 31 dicembre 2020. I pagamenti sospesi sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza sanzioni o interessi anche mediante rateizzazione;
- sospensione dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito dell’INPS, delle attività esecutive da parte degli agenti di riscossione, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, inclusi quelli degli enti locali.