DL banche: tempi più lunghi per l’inadempienza del Patto Marciano

L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in via definitiva, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 59/2016 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” (DDL 3892/C – Relatori Onn. Giuseppe Guarini e Paolo Petrini del Gruppo parlamentare PD), con la votazione di fiducia posta dal Governo sul testo approvato dalle Commissioni Giustizia e Finanze, identico a quello trasmesso dal Senato.
 Il testo come approvato contiene, tra l’altro, le seguenti disposizioni alcune delle quali nel senso auspicato da ANCE nel corso della propria audizione (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 17 maggio u.s.):
-la disciplina del c.d. “patto marciano” vale a dire del contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca, o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti, garantito dal trasferimento in favore del creditore della proprietà di un immobile in caso di inadempimento del debitore. Al riguardo, per il configurarsi dell’inadempimento deve sussistere, come modificato nel corso dell’esame al Senato, una delle seguenti condizioni:
·        il mancato pagamento si deve protrarre per oltre nove mesi (in luogo dei sei mesi originariamente previsti dal decreto-legge) dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili;
·        il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi (in luogo dei sei mesi originariamente previsti dal decreto-legge)dalla scadenza di una sola rata, in caso di termini di scadenza delle rate superiori al periodo mensile;
·        il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi (in luogo dei sei mesi originariamente previsti dal decreto-legge)dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento, nel caso in cui non sia previsto il pagamento rateale.
-la disciplina del c.d. pegno non possessorio. Viene consentito agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese di costituire sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, ad esclusione dei beni mobili registrati, un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa;
-l’istituzione presso Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari,delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi;
-misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso novelle al codice di procedura civile;
-modifiche alla legge fallimentare (di cui al R.D. n. 267 del 1942) volte, in particolare ad introdurre la possibilità di svolgere in via telematica le udienze che richiedono la presenza di un elevato numero di creditori;
-disposizioni in favore dei soggetti che hanno investito in banche in liquidazione, sottoposte a procedure di risoluzione.
Per il testo come emanato dal Governo si veda la notiziain evidenza del 10 maggio scorso.
Per le modifiche approvate dal Senato si veda la notiziain evidenza del 10 giugno scorso