DL “Banche” n.18/2016 – Registro agevolato per l’acquisto all’asta della 1° casa

Applicazione, per il 2016, delle imposte di Registro ed Ipo-Catastali in misura fissa (ciascuna pari a 200 euro) a favore delle persone fisiche in possesso dei requisiti “prima casa” che acquistano beni immobili nell’ambito di aste giudiziarie o procedure analoghe.

Riconosciuta la medesima agevolazione delle imposte d’atto in misura fissa anche alle imprese che acquistano, sempre in fase d’asta giudiziaria, beni immobili a condizione che siano rivenduti nei due anni successivi.

Questi i principi contenuti nell’emendamento n. 16.15, presentato dal Relatore Giovanni Sanga – PD, approvato in Commissione Finanze della Camera, nel corso dell’iter di conversione in legge del DL n.18/2016 recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio», cd. “DL Banche” (DdL n. 3606/C).

In particolare, la nuova formulazione dell’art. 16 del DL 18/2016, modifica il regime agevolativo di detassazione, ai fini delle imposte d’atto, per i trasferimenti immobiliari avvenuti nell’ambito di aste giudiziarie a seguito di procedure di espropriazione immobiliare o di procedure fallimentari[1].

Come noto, tale disposizione prevede l’applicazione delle imposte di Registro ed Ipo-Catastali in misura fissa (200 euro ciascuna), per gli acquisti effettuati alle aste giudiziarie, dal 16 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del DL 18/2016) al 31 dicembre 2016 da banche, imprese, società, nonché persone fisiche, a condizione che la rivendita dello stesso fabbricato avvenga entro ventiquattro mesi dall’acquistoa pena di decadenza dal beneficio.

In caso di mancata rivendita entro il biennio, le imposte d’atto (Registro ed Ipo-Catastali) sono dovute nella misura ordinaria, con l’applicazione della sanzione amministrativa del 30%, nonché degli interessi di mora (art.55, co.4, del D.P.R. 131/1986 – TUR).

In merito, durante la conversione in legge del Provvedimento, è stato approvato l’emendamento n. 16.15 che modifica tale disciplina, prevedendo, sempre per gli acquisti effettuati all’asta dal 16 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016:

  • l’estensione del beneficio delle imposte d’atto in misura fissa anche agli acquirenti persone fisiche, in possesso dei requisiti “prima casa” (ai sensi della Nota II-bis, all’art. 1, della Tariffa Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986).

In sostanza, rispetto alla formulazione originaria dell’art. 16 del DL 18/2016, l’agevolazione viene riconosciuta a favore delle persone fisiche che destinano il bene immobile a “prima casa”, venendo meno l’obbligo di rivendere il medesimo entro due anni dall’acquisto all’asta;

  • l’applicabilità dell’agevolazione solo a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, a condizione che la rivendita dello stesso fabbricato avvenga entro ventiquattro mesi dall’acquisto[2].

Per completezza, si ricorda che L’ANCE durante l’iter parlamentare del Provvedimento ha intrapreso le più opportune iniziative affinché fossero previsti anche incentivi diretti a incoraggiare la permuta tra le abitazioni usate e quelle nuove, o riqualificate, particolarmente performanti sotto il profilo energetico.

In particolare, la proposta dell’ANCE è volta ad incentivare la “rottamazione dei vecchi fabbricati” e la loro sostituzione con edifici di “nuova generazione”, attraverso la riduzione al minimo delle imposte a carico delle imprese acquirenti i fabbricati “usati”, estendendo a tali operazioni il regime agevolativo previsto dall’art. 16 del DL 18/2016, a condizione che le imprese acquirenti si impegnino alla riqualificazione energetica degli stessi ed alla conseguente reimmissione sul mercato entro 5 anni.

Tuttavia, il suddetto emendamento è stato ritenuto inammissibile per materia.

[1] Si tratta, rispettivamente, delle procedure di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV del codice di procedure civile, o di vendita, di cui all’art.107 del R.D. 267/1942.

[2] Per non incorrere nella decadenza dai benefici, la società acquirente dovrà dichiarare nell’atto che intende rivendere il fabbricato nei due anni successivi. Dalla scadenza del biennio decorrono anche i termini per l’accertamento delle maggiori imposte dovute.

DL “Banche” n 18-2016 – Registro agevolato per l’acquisto all’asta della 1° casa Allegato emendamento n. 16.15