DL Aiuti: osservazioni e proposte ANCE alla Camera
Al riguardo, l’ANCE ha trasmesso le proprie osservazioni e proposte sul testo.
In linea generale, in merito agli investimenti pubblici ha espresso apprezzamento per l’attenzione che il Governo ha posto alle grandi città prevedendo un rafforzamento degli investimenti a Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo che dovranno essere coerenti con gli impegni assunti con il PNRR.
Nel decreto, tuttavia, mancano misure in grado di intervenire su uno dei principali ostacoli al rispetto dei tempi previsti dal Piano europeo, ovvero la carenza di progetti esecutivi.
Una recente indagine dell’Ance presso le amministrazioni locali, con l’obiettivo di capire lo stato della progettazione degli investimenti finanziati con il PNRR, ha messo in luce proprio queste difficoltà. I risultati mostrano, infatti, che circa 2/3 degli interventi candidati e/o finanziati con il PNRR è ancora allo stato progettuale preliminare.
A tal fine è auspicabile che nel corso della conversione in legge venga previsto un incremento delle risorse del Fondo progettazione enti locali di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 51, per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023.
Un maggiore sostegno all’attività di progettazione degli enti, da affiancare alle misure di potenziamento della capacità amministrativa degli enti messe in campo, potrà contribuire ad accelerare l’avvio delle iniziative.
Senz’altro positive anche le misure per far fronte al “caro materiali” nei cantieri edili, sia in corso che di prossimo affidamento, che testimoniano un cambio di passo da parte del Governo che, finalmente – anche a seguito della forte azione di sensibilizzazione da parte dell’Associazione – ha fornito una risposta concreta alla drammatica situazione in atto nel settore delle infrastrutture.
Si tratta, senza dubbio, di un provvedimento che riconosce alle imprese lo sforzo che hanno fatto – e stanno facendo – in questi mesi, per proseguire i lavori a fronte del forte aumento del costo delle materie prime.
In questo quadro, riveste primario rilievo l’introduzione del principio, più volte auspicato da ANCE, che obbliga le stazioni appaltanti, in via immediata, ad aggiornare i prezzari in uso per adeguarli ai valori correnti di mercato. Si tratta, infatti, di un adeguamento essenziale per ripristinare l’equilibrio economico dei contratti in corso e consentire la partecipazione alle gare future con offerte congrue ed economicamente sostenibili.
Ha peraltro evidenziato che è necessario introdurre, in sede di conversione in legge del provvedimento, alcuni essenziali correttivi, in mancanza dei quali vi è il concreto rischio che le importanti disposizioni introdotte possano vedere indebolita – o addirittura vanificata – la loro efficacia.
A titolo di esempio, ha evidenziato che la normativa di cui all’art. 26 potrebbe essere interpretata nel senso che – fatta eccezione per Anas ed RFI – non sembra ricomprendere le stazioni appaltanti che siano dotate di prezzari autonomi o misti (come nel caso delle numerose multiutilities operanti sul territorio nazionale).
Altro punto critico riguarda l’esclusione delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato (tra cui Anas ed RFI) dal meccanismo di aggiornamento transitorio di cui al comma 3, da attuare nelle more dell’adozione del prezzario straordinario infrannuale (previsto entro il 31 luglio 2022). Tale estromissione, tuttavia, non appare né equa né comprensibile e andrebbe superata, consentendo, sin da subito, a tali soggetti di applicare i prezzari più aggiornati.
In ogni caso, è fondamentale che le previsioni introdotte dal DL Aiuti trovino rapida e concreta attuazione.
Viceversa, risultano già scaduti i termini per l’adozione delle nuove Linee Guida MIMS per la omogenea redazione dei prezzari regionali, di cui dipende la predisposizione del prezzario straordinario infrannuale.
Occorre quindi non perdere ulteriore tempo prezioso, per far sì che l’obiettivo posto dal legislatore con tale provvedimento non sia vanificato.
Non v’è dubbio, infine, che la prospettiva di tornare, nel 2023, ai prezzi originari sia comunque foriera di fortissime criticità rispetto alla corretta e regolare esecuzione dei lavori.
I cantieri, infatti, laddove le opere siano ancora sottocosto, saranno esposti nuovamente al rischio di un nuovo blocco generalizzato, con compromissione, anzitutto, della realizzazione degli obiettivi posti dal PNRR.
Per evitare ciò, non è sufficiente il richiamo al sistema compensativo di cui all’art. 29 del Dl Sostegni ter, ma andrebbe introdotta una vera clausola di revisione dei prezzi, che è istituto del tutto differente.
Infatti, mentre il meccanismo della compensazione dei prezzi dei materiali serve a riconoscere un extra-importo per i rincari subiti in relazione a lavorazioni già effettuate, ( e senza che i prezzi di contratto vengano con ciò modificati), la clausola revisionale, invece, ha la funzione – al ricorrere di taluni presupposti- di fornire aggiornamento dei prezzi contrattuali, che in tal modo si applicano ex novo, ivi comprese alle lavorazioni ancora da eseguire.
Il meccanismo di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 29 andrebbe quindi completamente riscritto, eliminando ogni riferimento al sistema compensativo, ed indicando, invece, alle stazioni appaltanti in modo chiaro, i contenuti di un effettivo sistema revisionale.
Pertanto, occorrerebbe attualizzare i contenuti dell’art. 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 del Codice, avvicinandolo alle migliori esperienze internazionali.
In questo senso, per i lavori pubblici di durata superiore a 6 mesi, la clausola revisionale di cui al predetto art. 106 dovrebbe prevedere che le variazioni del prezzo, in aumento o in diminuzione, sono da valutare in base a nuovi indici dei prezzi rilevati dall’ISTAT, chedovrebbe costruire degli indici mensili per le principali tipologie di Opere Pubbliche. Detti indici revisionali saranno determinati mediante una formula polinomiale che conterrà i principali costi elementari, pesati a seconda della tipologia di opera. L’indice così determinato sarà applicato al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest’ultimo.
Una previsione del genere permetterebbe un adeguamento del prezzo contrattuale, in base ad indici redatti da un ente autorevole e terzo e funzionanti al rialzo o al ribasso, con un meccanismo semplice ed automatico al momento dell’emissione di ogni SAL. Con questo modello inoltre tale adeguamento sarebbe computato rispetto al livello dei prezzi al preciso momento dell’offerta e riconosciuto in tempo quasi reale rispetto all’andamento dei prezzi.
Dal punto di vista fiscale, il provvedimento è sicuramente apprezzabile, soprattutto laddove interviene sulla cessione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus fiscali, consentendo al sistema bancario di trasferire i crediti acquistati ai clienti professionali, senza dover necessariamente attendere l’esaurimento del numero di cessioni possibili.
Tale misura, unitamente all’indirizzo fornito dall’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di cedere singole quote annuali dei crediti d’imposta, dovrebbe consentire, per il futuro, lo sblocco e la ripresa del mercato dei crediti d’imposta.
Per incentivare al massimo gli interventi di riqualificazione soprattutto del patrimonio residenziale pubblico (ERP), è tuttavia necessario uno sforzo ulteriore, rendendo applicabile il Superbonus per gli IACP (o Enti assimilati) IACP o Enti equipollenti) sino a tutto il 2026.
Allo stesso modo, occorre rendere fattibili i programmi complessi di sostituzione edilizia, che costituiscono la vera rigenerazione urbana, intervenendo sul costo fiscale connesso all’acquisto degli immobili da riqualificare integralmente che, oggi, blocca l’avvio delle nuove iniziative.
Entrando più nello specifico delle singole disposizioni, ha quindi illustrato le proprie proposte di modifica tra cui le seguenti:
-meccanismo di aggiornamento per voci di prezzo contrattuale non contemplate nel prezzario infrannuale;
-estensione disciplina compensazione art. 29 del decreto “Sostegni ter” alle gare avviate tra il 1° e il 26 gennaio 2022;
-obbligo aggiornamento prezziari per tutte le stazioni appaltanti (anche se non utilizzano prezziari regionali);
-incremento del 20 per cento alle risultanze dell’ultimo prezzario disponibile più aggiornato;
-disciplina transitoria per società Gruppo ferrovie dello Stato e di Anas, nelle more dell’aggiornamento infrannuale dei prezzari;
-incremento Fondo progettazione Enti locali;
-rinegoziazione contratti di appalto fra privati;
-rimodulazione strumenti di programmazione e pianificazione negoziata;
-proroga incentivi valorizzazione edilizia;
-proroga superbonus al 110% per interventi su IACP a tutto il 2026 e proroga sismabonus al 110% a tutto il 2022;
-decontribuzione formazione svolta in orario di lavoro presso enti bilaterali.
In allegato il Documento con il dettaglio della posizione ANCE consegnato agli atti delle Commissioni.