DL 91/2017 “Mezzogiorno”: primo via libera dal Senato

L’Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto legge 91/2017 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno” (DDL 2860/S – Relatori Sen. Salvatore Tomaselli del Gruppo parlamentare PD e On. Simona Vicari del Gruppo parlamentare Ap-CpE-NCD) con la votazione di fiducia sul maxiemendamento del Governo che riproduce con alcune modifiche il testo approvato dalla Commissione Bilancio.

Tra le numerose modifiche approvate si evidenziano, in particolare, le seguenti:

-viene innalzato da 40 a 50 mila euro il finanziamento previsto dal provvedimento per la costituzione di nuove imprese nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori;

-viene previsto che si considerano abbandonati o incolti ai fini della redazione della banca delle terre abbandonate, oltre le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo anche le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni o sulle quali non risultino più operative aziende o società da almeno 15 anni. Viene, inoltre, differito da tre a sei mesi il termine entro cui i Comuni delle Regioni del Mezzogiorno provvedono alla ricognizione complessiva dei suddetti beni immobili abbandonati. Viene, altresì, disposto che per i terreni abbandonati sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano cambi di destinazione d’uso o consumo di suolo non edificato purché siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici;

-viene dettata una disciplina dei Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) per l’accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno;

-vengono modificati i termini di durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria relativi alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, di cui all’art. 44, comma 11-bis, primo periodo, del Dlgs 148/2015, prevedendo che il limite di 12 mesi si applichi distintamente per ciascun anno di riferimento;

-viene modificata la norma del testo sull’istituzione di Zone economiche speciali, innalzando da 5 a 7 anni il periodo di tempo minimo per cui le imprese dovranno mantenere la loro attività nelle (Zes) per non perdere i benefici concessi;

-viene disposta – al fine di favorire gli investimenti – per le Regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell’ambito delle intese territoriali di cui all’articolo 10 della L 243/2012, per gli anni 2017-2019, l’autorizzazione allo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili. Le risorse svincolate sono destinate dalle Regioni prevalentemente alla riduzione del debito e agli investimenti nel rispetto del saldo di cui all’articolo 1, comma 466, della L 232/2016;

-viene previsto che le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell’ambito delle intese territoriali (di cui all’art. 10 della L 243/2012) è autorizzato, per gli anni 2017-2019, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero le somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti nel rispetto del saldo di cui all’art. 1, comma 466, della L 232/2016;

-viene introdotta una disposizione che nel confermare la norma di cui al Dlgs 118/2011 (concernente l’armonizzazione dei principi contabili) che consente, successivamente all’aggiudicazione definitiva della gara, di finanziare le spese contenute nel quadro economico dell’opera – prenotate ma non ancora impegnate – attraverso il fondo pluriennale vincolato, prevede che gli eventuali ribassi di asta rappresentano economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, se entro il secondo esercizio successivo all’aggiudicazione non sia intervenuta la rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente;

-viene prevista, per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata ”Capitale europea della cultura 2019”, la sottoscrizione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a;

-viene modificato il comma 1 dell’art. 10 della L 353/2000, prevedendo che i contratti costituenti diritti reali di godimento, o i contratti di affitto e di locazione di aree e immobili situati nelle zone incendiate, stipulati nei due anni successivi al rogo, siano trasmessi, a cura dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

Viene, altresì, esclusa l’ applicazione della disposizione che prevede l’impossibilità per 15 anni di dare una diversa destinazione ai terreni interessati da incendi, qualora il proprietario del fondo sia stato vittima del reato, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 423-bis (incendio boschivo) e 424 ( danneggiamento seguito da incendio) c.p. e a condizione che la richiesta estorsiva sia stata riferita all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria dalla vittima;

-al fine di agevolare la redistribuzione delle somme definanziate in materia di edilizia scolastica nell’ambito delle stesse regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti vengono apportate modifiche all’art.1, c. 165, della L. 107/2015. In particolare viene previsto che la suddetta redistribuzione avviene secondo modalità individuate dal CIPE entro il 31 dicembre 2017;

-viene autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2017, di 30 milioni di euro per il 2018 e di 40 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare ad interventi urgenti connessi alla progettazione, alla ristrutturazione, all’ampliamento e alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;

-viene estesa dal 2019 e al 2020 la deroga alla attuale normativa previdenziale per l’applicazione della maggiorazione contributiva necessaria al raggiungimento della pensione anticipata per gli ex lavoratori, occupati in attività di scoibentazione e bonifica o la cui ex azienda sia interessata da piani di bonifica, a condizione che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata;

-viene prorogato di ulteriori due mesi, dal 31 luglio al 30 settembre 2018, il termine (previsto nel testo) entro il quale vanno effettuati gli investimenti in beni strumentali materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico;

-viene integrato l’art. 1, c. 462-ter della L. 232/2016 prevedendo che la sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell’anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all’art. 31, c.26, lett.e) della L. 183/2011 non trova applicazione anche nei confronti dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

-viene disposto, in attuazione dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 luglio 2017, che il contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell’art. 20 del DL 50/2017, convertito dalla L 96/2017, sia attribuito per l’anno 2017 alla città metropolitana di Milano.

Viene, altresì, attribuito alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, un contributo complessivo di 100 milioni di euro per il 2017 per l’esercizio delle funzioni fondamentali (di cui 72 milioni di euro alle province e 28 milioni alle città metropolitane). Le predette risorse sono ripartite secondo criteri da definire con decreto interministeriale, da adottarsi entro il 10 settembre 2017, su proposta di ANCI e UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Viene, inoltre, disposto che in sede di prima applicazione, nell’anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21;

-viene attribuito, a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell’area urbana di Reggio Calabria, la gestione dei relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 2, del DL 166/1989 assegnate al programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia degli interventi;

-viene autorizzato, al fine di consentire l’immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, il contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.;

-viene disposto che le risorse di cui all’art. 1, comma 69, della L 147/2013, e quelle assegnate all’ANAS per l’adeguamento di alcuni tratti della Salerno – Reggio Calabria, non utilizzate a seguito all’attività di project review, possono essere destinate da ANAS a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale di interconnessione con la Salerno – Reggio Calabria;

-viene previsto che l’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali colpiti da eventi sismici di cui all’art. 43-bis, c.1, del DL 50/2017 sia finalizzata non solo all’effettuazione degli investimenti connessi alla ricostruzione ma anche al miglioramento della dotazione infrastrutturale e al recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione;

-vengono introdotte disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree colpite dal sisma del centro Italia e per l’efficacia delle attività di protezione civile. In particolare, viene differito dal 31 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 il termine previsto dall’art. 8 del DL 189/2016 per la presentazione presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della documentazione per l’avvio di interventi di immediata esecuzione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi. Viene, inoltre, prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza.

A modifica dell’art. 28 del suddetto DL 189/2016 in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici viene precisato che agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del suddetto DL 189/2016 ad esclusione degli interventi ricompresi e finanziati nell’ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione. Viene, inoltre, assegnata la somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’UE allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di gestione dei materiali derivanti dal crollo di edifici.

 

Il provvedimento che scade il 19 agosto 2017 passa ora alla seconda e definitiva lettura della Camera dei Deputati. In Aula è calendarizzato a partire dal 31 luglio per concludersi prima della pausa estiva dei lavori (4 agosto p.v.).