DL 50/2017 “Manovrina”: primo via libera dalla Camera dei Deputati

L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, con la votazione di fiducia, il disegno di legge di conversione del DL 50/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (DDL 4444/C, Relatore On. Mauro Guerra del Gruppo parlamentare PD), sul testo approvato dalla Commissione Bilancio.

Tra le numerose modifiche approvate – alcune delle quali auspicate dall’ANCE – si evidenziano in particolare le seguenti:

-viene modificato l’art 16 del D.L. 63/13, convertito dalla L 90/2013, (c.d. Sismabonus), estendendo le detrazioni economiche ivi previste agli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici – allo scopo di ridurne il rischio sismico – anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche lo consentano, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori, qualora i suddetti interventi siano realizzati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi della O.P.C.M. 3519/06. Agli acquirenti di tali unità immobiliari spettano le detrazioni nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, comunque, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare. È consentito optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari;

-con una modifica al testo, vengono accelerati i rimborsi da conto fiscale, di cui all’art. 78 del L 413/1991, per i soggetti passivi d’imposta a cui si applica lo split payment. Al riguardo, viene previsto che a decorrere dal 1° gennai0 2018 i predetti rimborsi sono pagati direttamente ai contribuenti a valere sulle risorse finanziarie disponibili sula contabilità speciale 1778 “ Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”. Le modalità di attuazione della disposizione sono affidate a un decreto del Ministero dell’Economia da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento;

-viene modificata la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomini, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, convertito dalla L 90/2013. In particolare, viene esteso fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la possibilità per i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 11, comma 2, e all’art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a) del DPR 917/1986 (pensionati, dipendenti e autonomi), di cedere, in luogo della detrazione fiscale, il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Inoltre si prevede che la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). Le modalità attuative sono demandate ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Viene, altresì, disciplinata l’asseverazione da parte di professionisti abilitati della sussistenza dei requisiti richiesti;

-viene modificato il comma 1, lettera c) dell’articolo 3 del D.P.R. 380/01 (Testo unico dell’edilizia), che disciplina la definizione degli interventi edilizi relativi agli “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, al fine di prevedere che tali interventi – rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere – consentano, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi;

-viene introdotta una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Al riguardo, sono definite tali le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi non superiori a: 5.000 euro per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 5.000 euro, per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori; 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Viene fatto divieto di utilizzare il contratto di prestazione occasionale, tra gli altri, per le imprese dell’edilizia e di settori affini, le imprese esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore miniere, cave e torbiere, nonché nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi.

Vengono, altresì, definite con apposite le norme le modalità di utilizzo delle prestazioni, i diritti dei prestatori, i soggetti che possono ricorre a tale istituto.

Viene, inoltre, previsto l’obbligo, per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di trasmettere alle Camere entro il 31 marzo di ogni annoprevio confronto con le parti sociali, una relazione sullo sviluppo delle predette attività lavorative;

-viene modificato l’articolo 211 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), in materia di pareri di precontenzioso attribuiti all’ANAC.

In particolare, si legittima l’ANAC ad agire in giudizio per l’impugnazione di bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi ai contratti di rilevante impatto, di qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che violino le norme in materia di contratti pubblici.

Viene, altresì, previsto che l’ANAC emetta un parere motivato – entro 60 giorni dalla notizia di violazione – avverso un provvedimento, adottato da una stazione appaltante, se ritenuto viziato da gravi violazioni del Codice. Se la stazione appaltante non si conforma al parere motivato, entro il termine assegnato dall’ANAC, e comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso presso il giudice amministrativo. In tale caso la norma prevede l’applicazione dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).E’ previsto infine che l’ANAC individui con regolamento i casi o le tipologie di provvedimenti per cui esercitare i suddetti poteri;

-vengono introdotte disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazioni dei rimborsi. Al riguardo, viene disposto che i certificati di regolarità fiscale, ivi compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, nel caso di definizione agevolata dei debiti tributari di cui all’art. 6 del Dl 193/2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Si chiarisce che la regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute. Viene, altresì, disciplinata l’erogazione dei rimborsi;

-vengono apportate alcune modifiche alla disciplina della riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale (cd. voluntary disclosure), di cui all’art. 5-octies del D.L. n. 167 del 1990;

-viene integrato l’art. 29 della L 52/1985, per garantire la validità dell’atto avente ad oggetto diritti reali su fabbricati già esistenti, se la mancanza nell’atto del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità, ovvero la mancanza dell’attestazione di conformità rilasciata dal tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto. In tal caso l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti con atto successivo che contenga le menzioni omesse;

-al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente, viene disciplinata l’introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall’applicazione dei parametri e degli studi di settore. Viene, in particolare, previsto che gli indici siano approvati con decreto del Ministero dell’Economia entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati;

-viene, in particolare, esteso al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione;

-viene modificata la norma del testo sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, prevedendo in particolare che ciascun ente territoriale possa, entro il 31 agosto 2017, stabilire – con le modalità di legge previste per i propri atti – l‘applicazione delle predette norme alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Viene, altresì, esteso l’ambito di l’applicazione temporale della definizione agevolata delle controversie tributarie ai giudizi il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), in luogo delle controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente entro il 31 dicembre 2016;

-viene modificato l’art. 5, comma 1-bis, del Dlgs 28/2010 prevedendo che a decorrere dal 2018 il Ministro della Giustizia riferisca annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e i risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

-viene modificata la norma del testo sulle disposizioni concernenti i bilancio di Province e Città metropolitane prevedendo la possibilità per tali enti, di utilizzare i proventi delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada, per finanziare, per gli anni 2017 e 2018, gli oneri relativi alle funzioni di viabilità e polizia locale per migliorare la sicurezza stradale;

-viene modificata la norma del testo sul contributo a favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario, rideterminando il contributo in favore delle province per il finanziamento delle funzioni fondamentaliaumentandolo fino a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (in luogo di 110 milioni per l’anno 2017 e di 80 milioni per il 2018) e confermandolo nell’importo di 80 milioni a decorrere dal 2019; 

Viene, altresì, introdotto  un contributo in favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per l’esercizio delle funzioni fondamentali. La ripartizione del contributo è affidata ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell’esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente;

 -viene autorizzata la spesa complessiva pari a € 5 mln per l’anno 2017 per alcune esigenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tra cui € 3 mln per le esigenze di funzionamento delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio;

-viene modificata la norma del testo sui fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni, rinviando, tra l’altro, di un anno, dal 2018 al 2019, l’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni, come attualmente disciplinati dal D.Lgs. n.68 del 2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla L 42/2009.

Viene, inoltre, disposto che le modalità di determinazione della compartecipazione regionale al gettito IVA operino fino al 2018 (invece che fino al 2017) e che, conseguentemente, la compartecipazione sulla base del nuovo criterio di territorialità decorra dal 2019;

 -viene modificata la norma del testo sull’attribuzione quota investimenti in favore delle Regioni, Province e città metropolitane, autorizzando in particolare la spesa di 15 milioni di euro per il 2017 – in favore delle province e delle città metropolitane – per gli interventi di edilizia scolastica, in aggiunta alle risorse già attribuite per la medesima finalità dal Ministero dell’istruzione, sulle risorse del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF.

Viene, altresì, modificata la L 232/2016 (legge di bilancio 2017), prevedendo la possibilità, per i Comuni facenti parte di una Unione di comuni, che hanno delegato le funzioni riferite all’edilizia scolastica, di poter richiedere spazi finanziari per la quota di contributi trasferiti all’unione stessa per interventi di edilizia scolastica.

Viene modificata la disciplina recata dalla L 232/2016 sull’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica di cui necessitano.

Viene, inoltre, posticipato al 20 febbraio (in luogo del 15) il termine previsto per l’adozione del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che determina l’ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale per la quota non riferita all’edilizia scolastica;

 -viene introdotta una disposizione sul Fondo per la progettazione definitiva es esecutiva nelle zone a rischio sismico. Al riguardo, al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019 , sono assegnati ai Comuni – compresi, alla data di presentazione della richiesta di contributo, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 – contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2017, 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro per l’anno 2019. Vengono quindi disciplinate le modalità di richiesta dei contributi;

-viene modificata la norma del testo sull’ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione di tributi sospesi per il sisma, prorogando di un anno, fino al 31 dicembre 2018, l’esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 per l’esercizio delle sue funzioni, da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma;

vengono introdotte specifiche disposizioni volte a favorire l’effettuazione di investimenti connessi alla ricostruzione da parte degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nonché a disciplinare i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione;

-vengono introdotte misure di semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti nel sisma di agosto 2016;

-viene introdotta una disposizione per fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 29 agosto 2016 e volta a prevedere che il Ministero dell’Interno provveda al pagamento in favore di tali enti, in occasione dell’erogazione della prima rata relativa al 2017 di Fondo di solidarietà comunale, di un importo integrativo, al fine di elevare l’erogazione complessiva al 90 per cento della spettanza annua dovuta;

-vengono prorogate al 31 dicembre 2017 le agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016. A tal fine, vengono incrementate di 5 milioni di euro le risorse destinate alle zone franche urbane dall’articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014, provvedendo alla corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

-vengono introdotte disposizioni per il trasporto merci su strada. In particolare, con alcune modifiche al D.Lgs. 136/16, che attua la direttiva 2014/67/UE relativa al distacco dei lavoratori nel settore dei servizi, vengono definite le caratteristiche e gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva di distacco nel settore del trasporto su strada;

-viene modificata la norma del testo sull’ANAS prevedendo, in particolare, nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, che nell’ambito dell’attività di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale ANAS debba avere particolare riguardo alla verifica dell’idoneità statica e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture similari;

-viene previsto, al fine dell’immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A25 e A25, a favore della società concessionaria «Strada dei Parchi» che gestisce le medesime autostrade abruzzesi A24 e A25, la sospensione del versamento delle rate del corrispettivo della concessione della vigente Convenzione (art. 3, lett. c) relative agli anni 2015 e 2016, pari ciascuna rata all’importo di 55.860.000 euro, comprendente gli interessi di dilazione;

-vengono introdotte disposizioni per il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complesso. In particolare, si prevede la facoltà di destinare le risorse destinate alla cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese situate nelle aree industriali di crisi complessa (di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, e pari per il 2017 a 117 milioni di euro) alla prosecuzione – senza soluzione di continuità ed a prescindere dall’applicazione di specifici criteri di concessione degli ammortizzatori) –  del trattamento di mobilità in deroga, fino a un periodo massimo di 12 mesi, a favore dei lavoratori che operino in tali aree e che, al 1° gennaio 2017, risultassero beneficiari di trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga;

-viene incrementato di 58 milioni per il 2017 il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro per il finanziamento dell’assegno di disoccupazione;

-viene integrato l’articolo 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 148/2015 (attuativo del cd. Jobs act), prevedendo che, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima delle data di entrata in vigore del presente decreto, i 6 mesi decorrono da tale data;

-viene modificata in più punti la norma del testo che interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).

Le modifiche principali riguardano l’introduzione del divieto di includere nel progetto la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale e di una disciplina di dettaglio degli immobili con destinazione d’uso non sportiva;

Sono state, altresì, approvate norme che recepiscono i recenti decreti legge emanati dal Governo:

DL 54/2017 recante “Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7” e DL 55/2017 recante “Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.”.

Il decreto legge, che scade il 23 giugno 2017, passa ora all’esame del Senato.