DL 50/2017 “ Manovrina”: ok definitivo dal Senato
L’Aula del Senato ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, con la votazione di fiducia, il disegno di legge di conversione del DL 50/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (DDL 2853/S – Relatore Sen. Giorgio Santini del Gruppo parlamentare PD), sul testo approvato dalla Commissione Bilancio identico a quello trasmesso dalla Camera.
Tra le numerose norme confermate – alcune delle quali auspicate dall’ANCE – si evidenziano in particolare le seguenti:
-viene modificato l’art 16 del D.L. 63/13, convertito dalla L 90/2013, (c.d. Sismabonus), estendendo le detrazioni economiche ivi previste agli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici – allo scopo di ridurne il rischio sismico – anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche lo consentano, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori, qualora i suddetti interventi siano realizzati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi della O.P.C.M. 3519/06. Agli acquirenti di tali unità immobiliari spettano le detrazioni nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, comunque, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare. È consentito optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari;
-con una modifica al testo, vengono accelerati i rimborsi da conto fiscale, di cui all’art. 78 del L 413/1991, per i soggetti passivi d’imposta. Al riguardo, viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2018 i predetti rimborsi sono pagati direttamente ai contribuenti a valere sulle risorse finanziarie disponibili sula contabilità speciale 1778 “ Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”. Le modalità di attuazione della disposizione sono affidate a un decreto del Ministero dell’Economia da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento;
-viene modificata la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomini, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, convertito dalla L 90/2013. In particolare, viene esteso fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la possibilità per i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 11, comma 2, e all’art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a) del DPR 917/1986 (pensionati, dipendenti e autonomi), di cedere, in luogo della detrazione fiscale, il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Inoltre si prevede che la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). Le modalità attuative sono demandate ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Viene, altresì, disciplinata l’asseverazione da parte di professionisti abilitati della sussistenza dei requisiti richiesti.