DL 36/2023_ Le Riserve nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Deve essere preliminarmente precisato come, l’assenza di un Regolamento attinente il Decreto Legislativo 50/2016, in effetti mai emanato, avesse condotto a non avere regole chiare ed univoche per le riserve, relativamente alla sottoscrizione dei SAL e del Conto Finale.
Il Decreto Legislativo, in vigore sino al 30 giugno 2023, rimandava, in merito alle modalità e termini di iscrizione, alla disciplina dei singoli CSA, non dettando una linea generale.
Così facendo si era interrotta una disciplina che risaliva addirittura al RD 350/1985 il quale, agli articoli 54 e 63, aveva delineato una procedura rispettivamente per l’iscrizione delle riserve sui SAL e sul Conto Finale, che era stata nella sostanza confermata dal DPR 554/999 e dal DPR 207/2010.
In particolare l’attuale Decreto Legislativo 36/2023, nell’Allegato II.14, richiamato nell’art. 115 della disposizione in esame, rispetto alla “Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità” cerca di delineare all’art.7 una disciplina della procedura relativa alle riserve.
Nello specifico l’articolo chiarisce, in primo luogo, le finalità dell’iscrizione delle riserve, che è quella di “assicurare alla stazione appaltante, durante l’intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall’appaltatore e l’adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti”.
Viene poi ad essere precisato cosa non costituisca una riserva, non essendo quindi conseguentemente soggetto all’obbligo di iscrizione, formulando sei fattispecie.

Le ultime due:

“e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della SA o da circostanze a quest’ultima riferibili”,
“f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della SA”,
suscitano qualche perplessità, esigendosi un opportuno chiarimento.
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Per quanto attiene al sub e), la previsione, per come formulata, potrebbe essere infatti riferita a qualsivoglia fattispecie promanante da comportamento del DL e/o del RUP, anche in relazione alla carenza totale o parziale di contabilizzazione, ovvero agli eventuali oneri derivanti da anomalo andamento.
Per quanto concerne il sub f), non si comprende perché la questione debba essere enucleata dalle riserve, anche se, a ben vedere, la stessa sembrerebbe rientrare nelle osservazioni relativa alle operazioni di collaudo, già normate dal Decreto Legislativo 36 nell’Articolo 23 dell’Allegato II.14
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La norma determina come le riserve debbano essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.
Questo dovendo le stesse contenere, a pena di inammissibilità, una serie di elementi puntualmente specificati, con particolare riferimento alla “precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute” ed a tutti gli atti cui le contestazioni si riferiscono (Ordini di Servizio, modalità costruttive previste nel CSA o nel progetto, difformità rispetto al contratto delle disposizione ricevute relative agli aspetti tecnici ed economici, contestazioni rispetto a disposizioni ricevute che potrebbero comportare responsabilità per l’appaltatore).
Viene poi ad essere delineata la procedura relativa alla sottoscrizione del conto finale, sostanzialmente identica a quella precedente, che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, dovendo in tale sede iscrivere le domande già formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, confermando quelle per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
Tale procedura, per il Conto Finale, viene peraltro confermata, sempre nell’Allegato II.14, all’art. 12 comma 1 lett e).
E’ solo il caso di evidenziare come, nell’Articolo 23 dell’Allegato, vengano ad essere disciplinate le procedure di sottoscrizione del Certificato di Collaudo, la quale deve avvenire entro 20 giorni dalla sua trasmissione all’appaltatore da parte del RUP, dovendo contenere precisa esplicitazione delle contestazione circa le relative operazioni.
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Nulla però viene sancito, nell’Allegato, rispetto alle tempistiche ed alle procedure di sottoscrizione dei SAL in relazione alle riserve, essendo meramente stabilito come le stesse debbano essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, dovendo essere comunque confermate nel registro di contabilità, all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Parimenti non si rinvengono le tempistiche per esplicitare le riserve, potendo apparire come, la sottoscrizione del SAL e l’allibramento delle riserve, debbano avvenire in momento coevo, essendo però questo lesivo dei diritti dell’appaltatore che non avrebbe, in siffatta maniera, nessun modo di disaminare con attenzione i documenti contabili allo stesso sottoposti e di formulare quindi, con cognizione di causa, le sue contestazioni analitiche.
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E’ da specificare come, sempre nell’allegato II.14, all’art. 1 comma 2, punto v), venga ad essere demandato alla Direzione Lavori il compito di “gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto” demandando di nuovo alla discrezionalità della stazione appaltante la disciplina anche delle riserve.
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La normativa dovrebbe quindi essere emendata e chiarita, ben potendo ritornare, in parte qua, alla metodologia di cui all’art.54 del RD350/895, poi ribadita nel DPR 554/999 e nel DPR 207/2010.
Questo prevedendo che l’appaltatore debba sottoscrivere con riserva il primo documento contabile che gli venga sottoposto, avendo 15 giorni per esplicitare dettagliatamente le doglianze e quantificare la pretesa.
Questo dovendo comunque confermare nel Registro di Contabilità la pretesa, dovendosi procedere nella richiamata metodologia anche per i SAL.
In alternativa, fatta salva la procedura di cui sopra per quanto attiene “il primo documento contabile”, si potrebbe prevedere, per i SAL, di applicare “mutatis mutandis” quanto determinato per il Conto Finale, e cioè la trasmissione del documento all’appaltatore, il quale avrebbe un tempo determinato (15 giorni ad esempio) per rimandarlo sottoscritto e con allibramento di eventuali riserve e contestazioni.
E’ da rilevare come ben potrebbe essere inserita medesima procedura, uniformando quindi l’operato, per le contestazioni sottese alle sospensioni e riprese lavori, fermo restando quant’altro previsto dall’art. 121 comma 7 del Decreto Legislativo 36/2023.

Le Riserve nel Nuovo Codice