Dichiarazione di disponibilità al lavoro, via libera al rilascio ai cittadini Ue

L’Anpal, con la circolare n. 4/18, ha chiarito che potranno rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, e ricevere i servizi e le misure di politica attiva del lavoro i cittadini dell’Unione europea che soggiornano sul territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
 
L’Agenzia evidenzia, in particolare, che il d.lgs. n. 150/2015 (art. 1, comma 3) stabilisce il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro, assicurando il sostegno nell’inserimento o nel reinserimento al lavoro.
 
Inoltre, secondo le previsioni della direttiva 2004/38/CE (articolo 7), in caso di cessazione di un rapporto di lavoro in uno Stato membro, il soggetto interessato mantiene il diritto a rimanervi per un periodo superiore a tre mesi.
 
Il requisito della “residenza” di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), del citato d.lgs. n. 150/15, deve essere letto, altresì, in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea disciplinato dall’articolo 45 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), con abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, e non può quindi costituire un ostacolo all’effettiva tutela dei cittadini dell’Ue, la quale si concretizza anche nel supporto che lo Stato assicura ai propri cittadini per la ricollocazione nel mercato del lavoro.