DIA telematica: cancellata la norma sull’utilizzo esclusivo
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2016, n.22 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2016, n. 10 recante“Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione”.
Allo scopo di semplificare il sistema normativo e dare maggior impulso al processo di attuazione delle leggi, il provvedimento abroga diverse disposizioni di legge in attuazione della delega contenuta nell’articolo 21 della Legge 124/2015 (cd. Riforma delle amministrazioni pubbliche) volta a sopprimere o modificare le norme che, in vigore dopo il 31 dicembre 2011, hanno previsto l’emanazione di provvedimenti non legislativi di attuazione.
Tra le norme abrogate si segnala quella contenuta nell’art. 23, comma 1ter, ultimo periodo del Dpr 380/2001 (TU edilizia) che demandava all’emanazione di un regolamento l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della DIA.
La norma era stata introdotta dalla Legge 134/2012 di conversione del Decreto Legge 83/2012 la quale aveva stabilito, come già previsto per la SCIA a norma dell’art. 19 della Legge 241/90, la possibilità che la DIA, unitamente agli elaborati tecnici nonché alle autocertificazioni ammesse, fosse presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica. L’intervento normativo era finalizzato a garantire l’uniformità delle procedure sia per interventi soggetti a SCIA sia per quelli tramite DIA (ossia DIA in alternativa al permesso di costruire).
Diversamente da quanto contenuto nella disciplina della SCIA (Art. 19 Legge 241/90) per la DIA (ovvero la DIA in alternativa al permesso di costruire – art 23, comma 1 ter, ultimo periodo) era stata anche specificata la necessità di emanare un regolamento volto proprio ad individuare i criteri e le modalità per l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della DIA, norma ora soppressa dal Decreto Legislativo in commento.
Anche in questo caso la soppressione sembrerebbe finalizzata ad equiparare la normativa della DIA con quella della SCIA che non prevedeva l’emanazione di uno specifico regolamento. L’abrogazione di tale disposizione desta comunque delle perplessità in quanto scopo del regolamento attuativo era quello di prevedere dei criteri unificati per l’esercizio telematico ai fini di una maggiore uniformità normativa.
Nello stesso tempo si evidenzia che l’articolo 5, comma 4bis, del Dpr 380/2001 (comma inserito dalla Legge 106/2011 di conversione del Decreto Legge 70/2011 ) prevede che lo Sportello unico accetti le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni etcc con modalità telematica. Tale norma, diversamente dalle altre norme sopra indicate, sembrerebbe prevedere un obbligo per l’inoltro telematico delle pratiche edilizie. Sarebbe stato opportuno, quindi, procedere anche ad un coordinamento con tale disposizione.
Sul punto, tuttavia, si segnala che lo scorso 20 dicembre è stato approvato in via preliminare al Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo in tema di SCIA attuativo delle delega di cui all’art. 5 della Legge 124/2015 (cd. Riforma delle amministrazioni pubbliche) che tra le altre cose ribadisce l’utilizzo alternativo della modalità telematica e della posta raccomandata per la presentazione della SCIA.
In allegato il Dlgs 22 gennaio 2016, n. 10
DIA telematica – cancellata la norma sull’utilizzo esclusivo – Allegato Dlgs 22 gennaio 2016 n10