DIA e verifica sulla completezza della documentazione
L’ordine di non effettuare i lavori di una Denuncia di inizio attività non può intervenire dopo 30 giorni dalla presentazione dell’istanza se i motivi riguardano l’incompletezza della documentazione.
E’ quanto afferma il Tar Campania con la sentenza del 13 gennaio 2016, n. 140 in merito all’annullamento del provvedimento inibitorio emesso dal Comune dopo 63 giorni dal deposito della DIA per aver riscontrato una documentazione incompleta relativa sia alla rappresentazione dei luoghi (documentazione fotografica) sia alle condizioni dei contigui beni immobili (dichiarazione congiunta del proprietario e del tecnico sulla legittimità urbanistica e sull’assenso dei comproprietari del cortile comune).
Come stabilito dall’art. 23, comma 1 e 6, del Dpr 380/2001 (Tu edilizia) la verifica sulla completezza della documentazione deve essere effettuata entro il termine stabilito dalla legge (ossia 30 giorni) il cui decorso consolida in capo all’interessato la possibilità di eseguire i lavori.
Aderendo ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, il Tribunale ha ribadito che “la denuncia di inizio attività è un atto soggettivamente e oggettivamente privato alla cui presentazione può seguire da parte della pubblica amministrazione silenzio di tipo significativo che produce l’effetto di precludere l’esercizio del potere inibitorio” (Cons. Stato Ad.Pl. n. 15/2011).
Diverso il caso in cui le ragioni del divieto risiedono sulla difformità dell’intervento rispetto al titolo edilizio necessario e alle norme che presiedono l’attività edilizia e urbanistica.
In questi la pubblica amministrazione, esercitando i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall’ordinamento, può intervenire anche dopo la scadenza dei 30 giorni in quanto l’intervento trova il suo fondamento nel generale potere di repressione dell’attività edilizia contrastante con la normativa.
In allegato la sentenza del Tar Campania del 13 gennaio 2016, n. 140
DIA e verifica sulla completezza della documentazione – Allegato