Detassazione 2016 – indicazioni operative

Alla luce del seminario tenutosi nei giorni scorsi presso la Confindustria, nel fare riserva di commento alla circolare 28/E dell’Agenzia delle Entrate, anche per fornire i chiarimenti in merito alla corretta detassazione dell’EVR, per la quale si sta procedendo ad ulteriori approfondimenti presso il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate, si comunicano, qui di seguito, alcune indicazioni circa il deposito del contratto territoriale, adempimento valevole ai fini dell’agevolazione.

Nelle more dell’adozione di un modello ad hoc, semplificato, per il deposito del contratto territoriale, dopo le innumerevoli sollecitazioni dell’Ance, il Ministero del Lavoro ha suggerito di procedere comunque al deposito presso la Dtl competente, possibilmente mediante PEC, secondo le consuete procedure, provvedendo poi a fornire alle imprese la data dell’avvenuto deposito e la Dtl di riferimento.

Le imprese dovranno, poi, comunque, procedere alla compilazione del format di deposito del contratto, per poter usufruire dell’agevolazione. Indicheranno ovviamente, oltre ai dati richiesti dal format a propria disposizione, gli estremi del deposito indicati dall’ Associazione.

Si ricorda che la scadenza per il deposito dei contratti è di 30 giorni dalla loro sottoscrizione, mentre per quelli che alla data di pubblicazione del decreto sulla detassazione non erano stati ancora depositati, il nuovo termine per il deposito (fissato dal Ministero e comunicato con news Ance del 14 giugno 2016) è stato prorogato al 15 luglio prossimo.

Rimane fermo che per quelli già depositati alla data di pubblicazione del decreto, le imprese dovranno procedere solo alla compilazione del modulo, facendo riferimento agli estremi dell’avvenuto deposito.

È stato, inoltre, precisato che la dichiarazione di conformità spetta esclusivamente all’impresa.

Con riferimento all’EVR, si richiama l’attenzione su alcuni aspetti che stanno emergendo in ordine alla possibilità di detassazione per le imprese che usufruiscono, in base al dettato contrattuale, della erogazione ridotta in presenza di uno o entrambi i parametri aziendali negativi.

Si ritiene, pertanto, necessario, in via cautelativa, di dare informativa alle imprese stesse di attendere le ulteriori istruzioni che, tempestivamente, saranno divulgate, prima di procedere all’applicazione dell’agevolazione.