DELIBERA ANAC N.225 DEL 14 MAGGIO 2025 REGOLAMENTO GESTIONE CASELLARIO INFORMATICO ANAC
E’ entrato in vigore, tramite pubblicazione sulla GU n.142 del 21 Giugno 2025, il Regolamento aggiornato per la gestione del Casellario Informatico ANAC, approvato con la Delibera del 14 maggio 2025, n. 225.
L’attuale configurazione prevede l’annotazione, secondo le modalità individuate dall’Autorità, con proprio provvedimento, di quanto segue, nel cosiddetto “livello di accesso riservato di sola consultazione”, accessibile, alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti ed alle SOA, nonché all’operatore economico limitatamente alla sua posizione:
- notizie e le informazioni relative alle fattispecie di cui all’articolo 98, comma 3 del Decreto Legislativo 36/2023, tra le quali merita attenzione:
- condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- condotta dell’operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;
- le ulteriori misure interdittive che impediscono la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti;
- i provvedimenti interdittivi adottati dall’Autorità ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettere e) del Decreto Legislativo 36/2023;
- le informative antimafia di cui all’art. 84 del codice antimafia;
- le informazioni inerenti alle cessazioni di attività risultanti dal registro delle imprese, ove comunicate;
- I provvedimenti di interdizione al conseguimento di nuova attestazione di qualificazione;
- le comunicazioni effettuate dal Prefetto al Presidente dell’Autorità circa l’adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio alle imprese, dando evidenza di un’eventuale e successiva applicazione all’operatore economico della misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis, codice antimafia;
La segnalazione è effettuata dalle stazioni appalti che devono però assicurare la preventiva instaurazione di tempestivo e formale contraddittorio con gli operatori economici a norma di legge, a pena di irricevibilità della segnalazione
Quando vi sia un’annotazione con efficacia interdittiva, la stessa continua a sussistere, anche dopo la scadenza del termine, essendo però funzionale esclusivamente a garantire il controllo sul mantenimento dei requisiti di partecipazione alla gara.
L’oscuramento dell’annotazione, al termine del periodo di pubblicità, viene effettuato previa formale istanza dell’operatore economico.
L’ANAC può invece disporre l’oscuramento dell’annotazione prima del decorso del termine qualora sia intervenuto un provvedimento di annullamento o di revoca della comunicazione del provvedimento dell’Autorità oppure a seguito della stipula di atti transattivi in caso di risoluzioni contrattuali.

