“Decreto Terremoto”: il punto sulle misure fiscali

Detassazione dei contributi concessi a fronte dell’evento sismico, proroga del termine (precedentemente fissato al 20 dicembre 2016) per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi per effetto del terremoto ed irrilevanza, anche ai fini IMU e TASI, del reddito dei fabbricati distrutti o inagibili sino alla loro completa ricostruzione.

 Questi, in estrema sintesi, i contenuti fiscali del Decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, cd. “decreto terremoto”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016 ed in vigore dal giorno successivo.

Il provvedimento è ora all’esame della Commissione Bilancio del Senato (Atto 2567/S), in sede referente, per la relativa conversione in legge.
Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti (art.47)
E’ disposta la detassazione di contributi, indennizzi e dei risarcimenti connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
La disposizione riguarda tutti i soggetti che hanno sede, o unità locali, nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria elencati nell’Allegato 1 al medesimo decreto legge e che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, a seguito del sisma del 24 agosto.
La medesima detassazione può essere riconosciuta anche ai soggetti ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli menzionati nel citato Allegato 1, che dimostrino, sempre con perizia giurata, il nesso di casualità diretto tra i danni subiti e l’evento sismico.
Per tali soggetti, tutti i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ricevuti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e IRAP.
L’agevolazione è concessa nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di Aiuti di Stato.
Sospensione dei versamenti e adempimenti tributari (art.48, co.1,10,11,12)
Viene disposta, tra le altre, la proroga, dal 20 dicembre 2016 al 30 settembre 2017, del termine per la ripresa dei versamenti fiscali che, in base al decreto del MEF del 1° settembre 2016[1], sono stati sospesi per effetto degli eventi calamitosi.
In merito, infatti, già il citato DM 1° settembre 2016 ha previsto, sia per le persone fisiche residenti, alla data del 24 agosto 2016, nei Comuni terremotati, che per le persone giuridiche aventi, sempre a tale data, la sede legale o operativa nei medesimi Comuni, la sospensione dei termini in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto ed il 16 dicembre 2016 relativi a versamenti ed adempimenti tributari, anche se derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione o da avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Con l’intervento del DL 189/2016 (in particolare, art.48, co. 10-11-12), viene ora previsto che:
·       i versamenti tributari sospesi per effetto del suddetto decreto debbano essere effettuati entro il 30 settembre 2017(anziché entro l’originario termine del 20 dicembre 2016). La ripresa della riscossione dei versamenti avverrà, in particolare, in base a specifico decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze[2];
·       gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, siano effettuati entro il mese di ottobre 2017.
Viene, inoltre, disposta la sospensione sino al 31 dicembre 2016, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione di somme risultanti da avvisi d’accertamento esecutivi, nonché delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, compresi quelli delle Regioni e degli Enti locali (art.48, co.1, lett.b).
Resta fermo, inoltre, che la sospensione non riguarda l’effettuazione ed il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta.
Tuttavia, alla luce della gravità dell’evento sismico viene stabilito che, entro il 31 maggio 2017, potranno essere sanate le eventuali omissioni riguardanti l’effettuazione ed il versamento delle suddette ritenute, commesse nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del DL 189/2016), senza applicazione di sanzioni ed interessi(art.48, co.1).
Detassazione dei fabbricati distrutti o inagibili (art.48, co.16)
Viene prevista l’esclusione da IRPEF ed IRES del reddito dei i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili, adottate entro il 28 febbraio 2017.
I fabbricati interessati sono quelli ubicati nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria elencati nell’Allegato 1 al medesimo decreto legge, nonché quelli localizzati in altri Comuni delle suddette Regioni.
L’esclusione dal reddito imponile dei suddetti edifici opera sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità, e, comunque, sino all’anno d’imposta 2017.
I medesimi fabbricati sono inoltre esenti da IMU e da TASI, a decorrere dalla rata in scadenza il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
Ai fini delle predette esenzioni (sia dalle imposte sul reddito che  da IMU e TASI), il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l’inagibilità, totale o parziale, del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi 20 giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Esenzione del bollo sulle istanze presentate alla pubblica amministrazione (art.48, co.7)

A favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi, viene stabilita l’esenzione dall’imposta di bollo per le istanze presentate alla Pubblica Amministrazione sino al prossimo 31 dicembre 2016.


[1] Cfr. ANCE “Terremoto del Centro-Italia: Pubblicato in Gazzetta il Decreto del MEFID N. 25666 del 06 settembre 2016 e ANCE “Terremoto del Centro-Italia: il MEF annuncia la sospensione dei versamenti tributariID n. 25645 del 02 settembre 2016.
[2] Emanato ai sensi dell’art.9, co.2-bis, della legge 212/2000, così come sostituito dallo stesso art.48, co. 15, del medesimo “decreto terremoto” -DL 189/2016. In particolare, la ripresa dei versamenti avverrà, senza applicazione di sanzioni,, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione e da definire con specifico decreto ministeriale.