Decreto Terremoto 2017: il punto sulle nuove misure fiscali

Proroga del periodo di sospensione dei versamenti tributari e nuove misure di sostegno ed assistenza per i territori colpiti dal sisma e dall’eccezionale maltempo delle scorse settimane.
 Queste alcune delle novità contenute nel Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”, in vigore dal 10 febbraio 2017, che si aggiungono a quanto già previsto dal DL 189/2016 (cd. “Decreto Terremoto”) convertito, con modificazioni nella legge n. 229/2016.
 Alla luce dello stato di emergenza che ha colpito i territori del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) causato sia dagli eventi sismici che dal grave maltempo, il Governo ha adottato una serie di misure urgenti al fine di dare assistenza alle popolazioni colpite.
 In particolare, si segnalano le seguenti disposizioni fiscali contenute all’art. 11 del DL 8/2017:
 
·       proroga dei termini della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari;
·       finanziamenti agevolati a favore delle imprese per far fronte al pagamento delle imposte;
·       sospensione delle cartelle di pagamento e dell’attività di riscossione.
 
Proroga dei termini di sospensione dei versamenti e adempimenti tributari (nuovo art. 48 del DL 189/2017)
 
Il nuovo Provvedimento modifica la disciplina, contenuta nell’art. 48 del DL n. 189/2016 che, come noto, ha previsto la sospensione delle scadenze fiscali sia per le persone fisiche, che per quelle giuridiche, aventi la residenza o la sede legale nei Comuni terremotati.
 A tal riguardo, l’art. 11 del DL n.8/2017, nuovo “Decreto Terremoto”, ha prorogato fino al 30 novembre 2017 (termine originariamente fissato al 30 settembre 2017 dal DL 189/2016) il periodo di sospensione dei versamenti tributari, così da consentire ai contribuenti di destinare le risorse disponibili alla ripresa delle attività, potendo contare su un effettivo rinvio dei versamenti fiscali.
 In sostanza, in conformità a quanto previsto dal DM 1° settembre 2016, viene previsto, sia per le persone fisiche residenti nei Comuni terremotati, che per le persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei medesimi Comuni, la sospensione dei termini in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 novembre 2017 relativi a versamenti ed adempimenti tributari, anche se derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione o da avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
 
In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Provvedimento, viene ora previsto che:
 
·       la ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi avverrà entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
·       gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, saranno effettuati entro il mese di dicembre 2017.
 
Viene, inoltre, confermata e prorogata la sospensione, dal 1°gennaio 2017 sino al 30 novembre 2017, deitermini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione di somme risultanti da avvisi d’accertamento esecutivi, nonché delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, compresi quelli delle Regioni e degli Enti locali (art.11, co.2, DL 8/2017).
 Resta fermo che la sospensione non riguarda l’effettuazione ed il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta che tuttavia, laddove non versate a causa della gravità degli eventi verificatesi nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016 e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016,  potranno essere corrisposte, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2017.
 Sempre in tal ambito, viene previsto che, indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti d’imposta, su richiesta dei soggetti interessati che risiedono nei Comuni terremotati (si tratta quindi di una facoltà e non di un obbligo), possono sospendere le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 novembre 2017.
 
Finanziamenti agevolati per il pagamento delle imposte (art. 11, co. 3-8, DL 8/2017)
 
A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi viene prevista la possibilità di chiedere un finanziamento agevolato ed assistito dalla garanzia dello Stato, da erogare entro il 30 novembre 2017, per il pagamento dei tributi che:
 
·       sono stati sospesi nel corso del 2016;
·       sono dovuti nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2017 e 31 dicembre 2017.
 
Inoltre, per il pagamento delle imposte dovute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, mediante il versamento in un’unicasoluzione entro il 16 dicembre 2018, sempre nei confronti di imprese e lavoratori autonomi, è riconosciuta la medesima possibilità, ovvero di chiedere un finanziamento assistito (o un eventuale integrazione se già ricevuto), da erogare entro il 30 novembre 2018.
 Per l’attuazione di tale misura è prevista l’emanazione di un Decreto attuativo del MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Provvedimento.
 Vista la natura assistenziale di tale disposizione viene riconosciuto, a favore dei beneficiari del finanziamento, un credito d’imposta di importo pari alla somma degli interessi dovuti e delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento.
 Tale credito è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere all’ente erogante, per ciascuna scadenza di rimborso, quanto dovuto per i relativi interessi e spese del mutuo contratto.
 Le banche o gli Istituti di credito che hanno erogato il prestito, potranno utilizzare il credito d’imposta ricevuto dal beneficiario, tramite compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997), oppure mediante la cessione del credito alle società facenti parte del medesimo gruppo.
 Per quanto riguarda, invece, la quota capitale dei finanziamenti deve essere restituita in cinque anni e il relativo piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento.