Decreto Rilancio: Disposizioni per gli Appalti Pubblici – Commento

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 Maggio 2020 il cosiddetto “Decreto Rilancio” in specie Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34.

Il testo conosciuto prima della pubblicazione, è stato ampiamente modificato, rilevandosi, per quanto attiene le disposizioni più rilevanti, relative ai lavori pubblici, la conferma:

  1. Art 81 contrazione dell’ultra vigenza degli attuali DURC al 15 giugno 2020 (prima il termine era di 90 giorni dalla data di scadenza dell’emergenza, determinata al 31 luglio 2020);
  2. 153 sospensione sino al 31 maggio 2020 delle verifiche Equitalia propedeutiche ai pagamenti della Pubblica Amministrazione;

E’ stata poi introdotta una sola norma nuova in tema di appalti pubblici:

  1. 207 anticipazione elevata al 30%

L’applicazione della disposizione viene ad essere così circoscritta:

  • Comma 1 Per le gare già pubblicate alla data di entrata in vigore del DL 34/2020 e per le procedure che saranno avviate da tale data sino al 30 Giugno2021 l’importo dell’anticipazione “può essere incrementato fino al 30%” però “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”;
  • Comma 2 In favore degli appaltatori che hanno già fruito dell’anticipazione o che abbiano dato inizio alle prestazioni senza fruizione dell’anticipazione, quest’ultima “può essere riconosciuta per un importo non superiore complessivamente al 30%” e “comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”.

L’amministrazione deve tener conto “delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore”.

A riguardo trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 35 del codice degli appalti, non concernenti la percentuale del 20%.

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Da una prima lettura della nuova disposizione, si evidenzia come l’innalzamento dell’importo dell’anticipazione al 30% sia eventuale: “può essere” è il termine utilizzato.

Inoltre l’erogazione viene subordinata alla capienza delle risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento “a disposizione della stazione appaltante”.

Francamente non è chiara la portata di tale inciso, in quanto lo stesso potrebbe essere interpretato, in modo restrittivo ma letterale, nel senso che l’innalzamento dell’anticipazione al 30% sia da intendersi limitato, non solo dall’importo delle risorse stanziate per l’intervento, ma anche dalla disponibilità delle stesse per la stazione appaltante.

Di particolare interesse è l’estensione dell’aumento anche agli appaltatori che hanno già ottenuto l’erogazione dell’anticipazione.

Sia per motivi obiettivi, che per il richiamo operato, nel comma 2 dell’art. 207 del Decreto, all’applicazione delle altre disposizioni contenute nel comma 18 dell’art. 35 del codice degli appalti, la concreta seconda erogazione dell’anticipazione, dovrebbe essere limitata alle fattispecie in cui il recupero “secondo il cronoprogramma delle prestazioni” sia possibile.