Decreto “Milleproroghe”: le novità del testo approvate dal Senato

L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 244/2016 recante “proroga e definizione di termini” (DDL 2630/S – Relatore Sen. Stefano Collina del Gruppo parlamentare PD), con la votazione di fiducia su un maxiemendamento che riproduce sostanzialmente il testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali.
 Tra le principali novità si evidenziano, in particolare, le seguenti:
 
-la proroga a tutto il 2017 – come fortemente auspicato dall’ANCE (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 24 gennaio u.s.) – della norma di cui art.1, co.56, legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), volta a prevedere una detrazione Irpef commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei 9 successivi.
Si veda al riguardo la notizia dell’Area Fiscale del 16 febbraio u.s.
 
-viene prorogato al 30 aprile 2017 il termine per l’esercizio dell’opzione, di cui all’art. 16, comma 4, del Dlgs 147/2015, riguardante la facoltà per i lavoratori rimpatriati di scegliere fra due differenti regimi fiscali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, per i lavoratori dipendenti che non l’hanno già esercitata;
 
-viene differito, dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018, la decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio, di cui alla L 68/1999.
Le norme oggetto del differimento riguardano:
l’obbligo per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (nella normativa vigente tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni);
-l’obbligo per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione di rispettare le quote generali di lavoratori dipendenti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (nella relativa normativa vigente tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni); 
 
-viene differita, dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018, la decorrenza dell’obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro, di cui all’15 del Dlgs 151/2015;   
 
-viene prorogato, dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017, il termine di decorrenza dell’obbligo – a carico del datore di lavoro e del dirigente – della comunicazione in via telematica all’INAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, di cui all’art. 18 comma 1 bis del Dlgs 81/2008;
 
-viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell’interno 16 luglio 2014; 
-viene prorogato, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, il termine di cui all’art. 11, comma 1 del Dl 150/2013 convertito dalla L 15/2014, per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture alberghiere aventi determinate caratteristiche;  
 
-viene prorogato, dal 7 ottobre 2016 al 7 ottobre 2017, il termine di cui all’art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi) del D.L 69/2013, per la presentazione dell’istanza preliminare che alcuni soggetti (gli enti e i privati di cui al DPR 151/2011) sono tenuti a richiedere, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni e dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio; nonché per la presentazione dell’istanza per il certificato antincendio per le attività di cui all’Allegato I del DPR 151/2011;   
 
-viene prorogato al 30 aprile 2017, per gli enti locali, il termine per poter deliberare il nuovo piano di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis Dlgs 267/2000;   
 
-viene ulteriormente prorogato, dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017, il termine per il pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all’art. 63, comma 4, della L 298/1974;
 
-volto a prevedere l’esclusione per il Gruppo ANAS, con riferimento al triennio 2017-2019, delle norme sul contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economico sugli interventi stradali, nonché delle norme inerenti vincoli e limiti assunzionali per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo. Inoltre, al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno è disposta l’assegnazione, a titolo di anticipazione, alla provincia stessa di un contributo di euro 5 milioni;   
 
-viene prorogato, dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2017, l’obbligo regionale di delimitare i Distretti turistici, volti a riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di cui all’art. 3 comma 5 del DL 70/2011;    
 
-vengono prorogati al 31 dicembre 2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, previsti dall’articolo 50, comma 6, del DL 331/1993 convertito dalla L 427/1993. Viene, altresì, abrogato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 l’articolo 8, comma 2, della legge 431/1998, che subordinava la facoltà di usufruire dell’abbattimento in misura pari al 30% del reddito imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato all’indicazione da parte del locatore nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’ICI.
 
-viene modificato il comma 2 dell’articolo 17 del Dlgs 122/2005sulle disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.
Al riguardo, viene, in particolare, esteso da 15 a 25 anni il periodo massimo per il quale è dovuto il contributo obbligatorio – in favore del Fondo, appositamente costituito, per il soddisfacimento delle richieste di indennizzo – posto a carico dei costruttori tenuti all’obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione prevista dalla legge;  
 
-volto a disciplinare il coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al Dlgs 139/2015;
-viene modificato l’art. 4, comma 4, del Dl 193/2016 prevedendo che, per il primo anno di applicazione, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute è effettuata su base semestrale. In particolare, il temine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.
Per quanto riguarda l’adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell’articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente;
 
-viene prorogata all’anno 2018, per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012 situati nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo  individuati ai sensi del DL 74/2012, la sospensione, prevista dal comma 456 della L 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa da corrispondere nell’anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito dalla normativa precedente;  
 
-al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (terremoto in Emilia Romagna), viene stabilito che i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro il termine del 31 dicembre 2017 (non più 31 dicembre 2016);   
 
-viene prorogata al 31 dicembre 2017 la sospensione delle rate dei mutui (di cui all’art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del DL 4/2014) per i soggetti che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, ed abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, dal  sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dagli eventi atmosferici verificatisi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014;   
 
vengono riconosciuti dei contributi (i cui importi sono indicati in un’apposita Tabella) ai Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, (individuati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012 – Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo e dall’articolo 67-septies del DL 83/2012 – comuni di Ferrara, Mantova); ai comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in provincia dell’Aquila e ad altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009 (lettera b); e ai Comuni colpiti dal sisma del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013 (lettera c);
 
-viene estesa, ai periodi dal 2015 al 2019, l’esenzione delle imposte di cui al comma 5 dell’art. 12 del DL 78/2015 nelle zone franche urbane Emilia;
 
-viene modificata una norma transitoria in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici per il 2014, stabilendo che le operazioni di conguaglio, limitatamente ai ratei corrisposti nell’anno 2015, non sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2015 ma in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2017. Viene, altresì, prorogata fino al 30 giugno 2017 l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all’articolo 15 del Dlgs 22/2015 per gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017-30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017;  
 
-viene introdotta una proroga in tema di incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni,  non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014 (art. 14, comma 11, Dlgs 102/2014). Viene stabilito che la proroga degli incentivi, fissata al 31 dicembre 2016, avviene a fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purché i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2017
 
-viene stabilito che nelle more della formalizzazione del nuovo Contratto di Programma-parte Servizi 2016-2021 tra lo Stato ed RFI al fine di garantire continuità ai programmi di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente Contratto di programma-parte Servizi 2012-2014 è prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al completamento dell’iter di approvazione previsto dall’art. 1 della L 238/1993, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2017;  
 
-vengono introdotte due proroghe sul riconoscimento della quota, di cui al comma 181 dell’art. 1 della L. 147/2013 (Stabilità 2014), assegnata dal CIPE – nell’ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 – ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti. In particolare, viene stabilito che in caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro 36 mesi (e non più 12) dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato e che in caso di mancato affidamento dei lavori entro 24 mesi (e non più 6) dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato;
 
-vengono, altresì, introdotte alcune modifiche all’art. 1 del disegno di legge di conversione. Al riguardo, viene in particolare:
– prorogato da 6 a 12 mesi – dalla data di entrata in vigore della L 150/2016 (delega al governo per la riforma dei Confidi) – il termine entro cui il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi per la riforma della normativa in materia;
– prorogato, da 12 a 18 mesi,il termine per l’esercizio della delega di cui all’art. 1, comma 7, della L 89/2014 riguardante la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo, previsto al comma 5 del predetto articolo 1, relativo al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa;
– prorogato, da 12 a 18 mesi, il termine di cui all’art. 4 del Dlgs 93/2016 entro cui adottare il regolamento che individua gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato.
 
Il testo che scade il  28 febbraio p.v. passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.
 
Si veda precedente dell’11 gennaio u.s.