Decreto Fiscale: nuove deroghe per la ricostruzione post terremoto
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.284 del 5 dicembre 2017, la legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 148/2017 (cd. “Decreto Fiscale”), recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”.
Tale provvedimento, oltre a contenere un pacchetto di misure di natura strettamente fiscale, interviene anche sulla disciplina per la ricostruzione post terremoto Centro Italia 2016, sia modificando il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,sia prevedendo ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
In materia di opere pubbliche, tra le principali novità del testo, si segnalano le seguenti:
– viene modificata la disciplina sulla ricostruzione pubblica di cui all’art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, disponendo, in particolare, la possibilità di individuare nei piani approvati dal Commissario straordinario interventi che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori interessati, con l’applicazione, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia europea, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dei commi 1 e 6 dell’art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Prima della cennata modifica, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata con invito ad almeno 5 operatori, veniva consentita per i soli interventi funzionali alla realizzazione dei piani finalizzati ad assicurare il ripristino del regolare svolgimento, nell’anno 2017/2018, della attività scolastica, educativa e didattica ( lett. a)bis, art. 14, comma 2).
La nuova norma, invece, consente di ricorrere alla procedura negoziata, nei limiti summenzionati, per tutti gli interventi rientranti nei piani indicati alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del citato articolo 14, ossia per gli interventi rientranti:
a) nel piano delle opere pubbliche;
b) nel piano dei beni culturali;
c) nel piano di interventi sui dissesti idrogeologici;
d) nel piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese;
e) nel programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare.
La possibilità di ricorrere a tale procedura viene consentita a condizione che il Commissario straordinario, con apposito provvedimento, individui, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
– In materia di soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, viene previsto che per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, i soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l’Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.
– viene infine modificato l’art.18, in materia di Centrale unica di committenza, prevedendo che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché i Comuni, le unioni di Comuni, le comunità montane e le Province interessate possano avvalersi, oltreché dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., anche dei soggetti aggregatori regionali.