Decreto fiscale: il punto sulle novità di interesse delle costruzioni
L’Aula del Senato ha licenziato in prima lettura il disegno di legge di conversione del DL 148/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie” (DDL 2942/S – Relatore il Sen. Bachisio Silvio Lai del Gruppo parlamentare PD), con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo che riproduce sostanzialmente, salvo alcune correzioni, le modifiche approvate in Commissione Bilancio.
Tra le principali novità del testo si segnalano, in particolare, le seguenti:
-con una modifica all’art.1, comma 460, della L.232/2016 viene prevista la destinazione dei proventi dei titoli abitativi edilizi anche alle spese di progettazione per opere pubbliche;
-in merito alle norme sulla definizione agevolata dei carichi tributari pendenti, viene prorogato dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate, riferite al 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme (definizione 2016, di cui all’art.6 del DL 193/2016), nonché da aprile 2018 a luglio 2018, il pagamento delle singole rate riferite al medesimo anno;
da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018.
Vengono, altresì, riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazionesecondo le prescrizioni del DL 193 suddetto;
-viene stabilita la non applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018;
-vengono introdotte numerosissime modificheal DL 189/2016,convertito dalla L. 229/2016, sugli eventi sismici del Centro Italia, tra cui, in particolare:
-viene previsto che gli oneri relativi agli incarichi di progettazione ed alla progettazione sono a carico delle risorse di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge, in base al quale al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione;
-viene modificato l’articolo 3, stabilendo che gli uffici speciali per la ricostruzione operano quale supporto e per la gestione operativa a servizio dei Comuni, anche per i procedimenti relativi all’adozione dei titoli abilitativi edilizi e prevedendo l’istituzione, con apposito provvedimento del Presidente di Regione – Vicecommissario, dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) per tutti i Comuni coinvolti, presso l’ufficio speciale per la ricostruzione;
-viene modificato l’articolo 8 in materia di procedure accelerate per l’immediata riparazione degli edifici che hanno subito danni lievi e che non sono stati classificati agibili secondo la procedura AeDES oppure classificati non utilizzabili, prevedendo, tra l’altro, che che i soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori (CILA) asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis del TU in materia edilizia, anche in deroga all’articolo 146 del Codice del paesaggio, comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione l’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino;
-viene introdotto l’articolo 8-bis, in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative. Nello specifico, per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per ‘impellenti esigenze abitative’ dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del centro Italia, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di inizio attività (CILA) di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del DPR 380/2001, previa acquisizione, anche in deroga all’articolo 167 del D.Lgs 42/2004 (Codice del paesaggio), del parere di compatibilità paesaggistica nonché del nulla osta dell’Ente parco, stante la sussistenza di specifiche condizioni;
-viene modificato l’art.13 sulla ricostruzione degli edifici siti nei Comuni della regione Abruzzo già interessati al sisma del 2009 e che abbiano subito ulteriori danni dagli eventi sismici 2016-2017;
-viene modificata la disciplina sulla ricostruzione pubblica di cui all’art. 14, disponendo, in particolare, la possibilità di individuare nei piani approvati dal Commissario straordinario interventi che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori interessati, con l’applicazione, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia europea, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dei commi 1 e 6 dell’art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
-viene sostituito l’art.15 in materia di soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali:
– si stabilisce che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, possano svolgere le funzioni di soggetti attuatori direttamente, anche attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione.
– si estende la funzione di stazione appaltante anche all’Agenzia del Demanio.
-sono individuati quali soggetti attuatori le Diocesi per gli interventi sugli edifici in loro proprietà soggetti alla disciplina della ricostruzione pubblica entro il limite di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del D.Lgs 50/2016;
-viene modificato l’art.18, in materia di Centrale unica di committenza, prevedendo che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché i Comuni, le unioni di Comuni, le comunità montane e le Province interessate possano avvalersi, oltreché dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., anche dei soggetti aggregatori regionali;
-viene modificato l’art.32 in materia di controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario, stabilendo il ricorso ad accordi tra ANAC, Commissario straordinario, Presidenti delle regioni-Vicecommissari e le centrali uniche di committenza;
-viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di sospensione dei pagamenti, nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distruttidivenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali;
-viene modificato l’art.11 del DL 78/2015, convertito dalla L. 125/2015, relativo all’accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, prevedendo, prevedendo perl’esecuzione degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, l’applicazione, fino al 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea, della disciplina speciale in materia di affidamenti di cui all’art. 63, commi 1e6, del Dlgs 50/2016 (Codice Appalti);
-in relazione al sisma del 2012, viene dettato un elenco di comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza, disposta finoal 31 dicembre 2020, al fine di garantire continuità alle procedure per la ricostruzione;
-viene incrementata la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 300 milioni di euro per l’anno 2017 e di 200 milioni di euro per l’anno 2018;
-con una modifica all’art. 13 del DL 269/2003, viene consentita la partecipazione ai confidi anche ai liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dalla disciplina delle professioni non organizzate;
-viene prevista la possibilità di destinare le risorse del Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del D.L. n. 83/2012 anche agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione (dunque imprese in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità che presentano rilevanti difficoltà finanziarie di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 347/2003);
-viene integrato l’art. 36, comma 1-ter del DL 112/2008 (in materia di class action e sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie), estendendo la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione di alcune tipologie di atti concernenti le imprese: gli atti di trasformazione delle società (art. 2498 cc); gli atti di scissione delle società (art. 2506 cc); i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 cc);
-in materia di concessioni autostradali, vengono disciplinate le modalità di coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia, necessarie a dare seguito alle misure di cooperazione interistituzionale previste nei protocolli d’intesa del 14 gennaio 2016: per lo sviluppo del Corridoio scandinavo-mediterraneo e per lo sviluppo del Corridoio mediterraneo. In particolare si prevede che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali, di durata trentennale, siano stipulate tra il Ministero delle infrastrutture e le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto i protocolli d’intesa suddetti e che tali enti potranno avvalersi di società in house – già esistenti o costituite allo scopo – a capitale interamente pubblico;
-viene modificata la disciplina della confisca dettata dall’art. 12-sexies del DL 306/1992 integrando l’elenco dei reati che costituiscono presupposto per la confisca, tra cui la corruzione in ambito privato ex art. 2635 c.c.; contraffazione di moneta falsa; reati informatici. Viene, espunto il riferimento alla fattispecie del traffico illecito di rifiuti già disciplinata dall’art. 260 del D.Lgs. 152 del 2006 (che prevede, come da ultimo novellato dalla L.68/2015, la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reatosalvo che appartengano a persone estranee al reato.);
-viene assegnato alla regione Piemonte un contributo straordinario volto ad assicurare la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro;
-vengono introdotte modifiche all’art. 1 della L. 238/1993 in tema ditrasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a. In particolare, viene eliminato l’obbligo di trasmissione da parte del Ministro dei Trasporti al Parlamento dei ‘relativi eventuali aggiornamenti’ ai contratti di programma per l’espressione del previsto parere parlamentare e viene precisato che per gli eventuali aggiornamenti che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di Stabilità o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta un’informativa al Parlamento.
Viene, inoltre, previsto l’art. 1, c. 7, del D.Lgs. 112/2015 recante attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione) prevedendo che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisca la strategia di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria, sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. Si precisa, inoltre, che in sede di prima applicazione, tale strategia sia definita dal Documento di Economia e Finanza, nell’Allegato fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all’approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all’articolo 21 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50 del 2016), che definisce, tra l’altro, la strategia di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria.
-viene modificato l’art. 703, quinto comma del Codice della navigazione al fine di ridisciplinare la procedura di subentro nella concessione per la realizzazione di opere inamovibili costruite sull’area demaniale. In particolare, viene disposto che alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante deve corrispondere al gestore uscente il valore di subentro che per le opere inamovibili (immobili e impianti fissi), inserite nel contratto di programma approvate dall’Enac e costruite dal concessionario uscente con proprie risorse – ove non diversamente stabilito nell’atto di concessione – è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici.
-viene previsto che, entro il 31 dicembre 2018, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio operanti su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai Trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere;
-viene autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per il 2017 al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po. Le suddette risorse sono trasferite alle Province interessate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, emanato entro due mesi dall’entrata in vigore della legge, previa intesa con la Conferenza Unificata;
-viene modificato l’art. 41-bis del DL 50/2017, in materia di Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico, estendendo – per gli anni 2018 e 2019 – il riferimento anche alle zone a rischio sismico 2, con riguardo ad interventi sia di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici sia di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nonché con un innalzamento dei rispettivi limiti di spesa, a 25 milioni per il 2018 e a 30 milioni per il 2019.
Vengono, altresì, definiti i criteri di priorità ed i requisiti per le richieste di contributo, nonché le modalità di trasmissione alla banca dati delle pubbliche amministrazioni.
Viene, altresì, previstoche il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, al fine migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche per mezzo di contratti di partenariato pubblico-privati, possa stipulare una convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all’utilizzo del Fondo istituito dall’articolo 202, comma 1 del Codice degli appalti pubblici e con oneri a carico del Fondo stesso.
Al fine, inoltre, di garantire che i progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari siano coerenti con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), le risorse messe a disposizione dal suddetto Fondo possano essere utilizzate anche per predisporre i connessi strumenti di programmazione;
-viene modificato l’art. 16 della L 394/1991, prevedendo che a decorrere dall’anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per milledell’imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostengo degli enti gestori delle aree protette. Viene demandato ad un decreto interministeriale- da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento – la definizione delle modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi e quelle di riparto ed erogazione delle somme;
–viene autorizza la spesa di 100.000 euro per il 2017 e di 1,5 milioni dal 2018 al fine di assicurare la gestione, l’implementazione e il funzionamento della banca dati degli operatori economici prevista dall’articolo 81, comma 1, del Codice dei contrati pubblici (Dlgs 50/2016) presso Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
-viene modificato l’art. 4, comma 2-ter, del Dl 351/2001, convertito dalla L 410/2001, prevedendo che l’Agenzia del demanio possa assegnare agli enti pubblici anche territoriali gli immobili conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare, se non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali delle amministrazioni statali, entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno;
-viene introdotto l’articolo 13-bis alla L 247/2012 in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati svolte in favore di imprese bancarie e assicurative.
Il provvedimento, che scade il 15 dicembre prossimo, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
Per i contenuti del decreto legge si veda precedente del 25 ottobre 2017.