Decreto Cura Italia: Il MIT chiarisce l’applicazione della sospensione dei termini

Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato una circolare, indirizzata ai propri Dipartimenti nonché alle società Ferrovie, RFI e ANAS (da esso vigilate), con la quale ha fornito risposta ad alcuni importanti dubbi interpretativi riguardanti la corretta applicazione dell’articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Come noto, tale norma, rubricata sotto il titolo Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, disciplina la sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o di ufficio.

Più in particolare, il primo comma della disposizione sancisce il principio per cui, ai fini del computo di termini – perentori o ordinatori – propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

L’estrema genericità della disposizione ha fatto sorgere alcuni importanti dubbi applicativi, non essendo chiaro se la stessa potesse trovare applicazione anche con riferimento alle procedure di gara, di cui al d.lgs. 50/2016.

Dubbi sollevati anche dall’ANCE (Cfr. News ANCE ID 39019 del 19 marzo u.s.) e per i quali è stato fatto uno specifico quesito al Ministero

Stante le numerose richieste di chiarimento pervenute dalle stazioni appaltanti ed al fine di assicurare un’applicazione uniforme della norma, il Ministero ha ritenuto opportuno fornire una chiara interpretazione al riguardo, confermando che la disposizione si applica anche alle procure per l’affidamento di appalti e concessioni, di cui al d.lgs. 50/2016, che rappresentano, anzi, la sedes materiae tipica di applicabilità della suddetta disposizione.

Tale interpretazione è sorretta da due principali ordini di argomentazioni.

Anzitutto, la natura di tali procedure che, evidentemente, rientrano nel novero dei procedimenti amministrativi, in quanto sono disciplinate da regole di diritto pubblico e si sviluppano in una sequenza procedimentale che culmina nell’aggiudicazione e nella successiva stipulazione del contratto.

 In secondo luogo, la ratio legis sottesa alla disposizione stessa che, nel momento emergenziale in atto, mira, da un lato, ad assicurare la massima partecipazione alle gare dei soggetti interessati, e, dall’altro lato, ad evitare che l’Amministrazione incorra in eventuali ritardi o nel formarsi di atti attraverso la forma del “silenzio-significativo”.

Ciò premesso, nella circolare si chiarisce che le previsioni dell’articolo 103, comma 1, si applicano a tutti i termini previsti dalla lex specialis di gara, tra i quali sono menzionati espressamente, a titolo esemplificativo:

–          i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte

–          i termini previsti per l’effettuazione dei sopralluoghi

–          i termini concessi per rispondere al cd. “soccorso istruttorio”

–          i termini eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alla loro attività

Tutti i termini fissati all’interno della gara, quindi, qualora pendenti alla data del 23 febbraio u.s. ovvero successivi a tale data, subiranno uno slittamento, in quanto, dovendo essere escluso dal loro computo il lasso di tempo compreso tra il 23 febbraio – o data successiva – ed il 15 aprile p.v., subiranno una sospensione. Nel caso di termini già prendenti alla data del 23 febbraio, la sospensione sarà di 52 giorni, corrispondenti appunto al periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 aprile.

Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini riprenderanno a decorrere nuovamente.

Il Ministero fornisce, poi, un’ulteriore precisazione, chiarendo che, siccome la sospensione è posta a favore del soggetto sul quale grava l’obbligo di rispettare il termine, nulla vieta che questi possa, per sua libera scelta, eseguire l’attività alla quale è tenuto entro il termine originario, ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. Naturalmente, anche in tale specifica ipotesi, le attività amministrative conseguenziali saranno comunque soggette alla sospensione prevista dall’art. 103 comma 1, con conseguente differimento nel tempo dei relativi termini.

Volendo esemplificare, la precisazione può implicare che, laddove, ad esempio, il termine per la presentazione delle offerte sia stato fissato al 31 marzo p.v., tale termine sia automaticamente posticipato di 15 giorni (dovendo essere escluso dal relativo computo il lasso di tempo intercorrente tra il 31 marzo e il 15 aprile), scadendo conseguentemente il 16 di aprile.

In questo caso, nulla vieta al concorrente in grado di rispettare la scadenza originaria del 31 marzo di trasmettere la propria offerta entro tale data. Tale circostanza, tuttavia, non consentirebbe di accelerare i tempi di valutazione delle offerte da parte della stazione appaltante, che sarebbero comunque posticipati di 15 giorni.

La circolare ricorda, infine, l’importante previsione contenuta nel secondo periodo del comma 1 della norma. Infatti, viene richiesto alle Amministrazioni di evitare protrazioni temporali eccessive nella conclusione dei procedimenti amministrativi, adottando ogni misura organizzativa idonea ad assicurarne la ragionevole durata e la celere conclusione, con priorità per quelli da considerare urgenti.

Il MIT ribadisce, al riguardo, che, per il settore degli appalti pubblici, la conclusione dei procedimenti in tempi certi e celeri rappresenta un’ineludibile esigenza, a prescindere dalla contingente emergenza sanitaria in atto. Per tale ragione, invita le Amministrazioni a porre in essere tutte le attività organizzative funzionali ad una rapida conclusione delle procedure. In tale ottica, le invita altresì a valutare l’opportunità di rispettare, durante il periodo di sospensione, gli originari termini endoprocedimentali riguardanti attività di propria esclusiva pertinenza, nella misura in cui ciò sia compatibile con il rispetto delle misure di contenimento e con le modalità ordinarie di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, individuate dall’art. 87 del DL 18/2020.

Si ritiene opportuno evidenziare che la circolare interpretativa in commento è indirizzata dal MIT ai propri dipartimenti e alle società da esso vigilate. Non risulta chiaro, quindi, se le indicazioni in esso contenute possano trovare applicazione estensiva anche nei confronti di tutte le altre amministrazioni.

Ciò considerato, al fine di evitare che le imprese possano incorrere inconsapevolmente in penalizzanti scadenze dei termini, si suggerisce, in via prudenziale, laddove vi sia incertezza, di formulare una specifica richiesta di chiarimento alla committente, tesa a comprendere se nella specifica gara si intenda sospendere i termini, secondo l’interpretazione data dal MIT.

Circolare MIT