Appalti sopra soglia comunitaria: il no dell’ANAC al minor prezzo

 
L’Anac dice no al metodo del massimo ribasso per le gare sopra la soglia comunitaria. Una posizione messa nero su bianco in una delibera (la n. 454 del 9 ottobre 2024) assunta dopo una segnalazione di Ance Sicilia, pienamente in linea con la linea interpretativa da sempre sostenuta da Ance Nazionale, per contestare l’utilizzazione del minor prezzo in una gara indetta dall’Università degli Studi di Catania per l’affidamento di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria (circa 19 milioni di euro).  Scelta, questa, apparsa non rispettosa dell’art. 108 del codice in tema di criteri di aggiudicazione e, più in generale, dei principi di risultato, buon andamento efficienza, efficacia ed economicità di cui al Codice 36, oltre ad essere priva di motivazione.

Dopo la segnalazione dell’Ance, l’Anac aveva avviato, il 13 giugno scorso, un procedimento istruttorio per valutare la conformità del bando alla normativa sui contratti pubblici, con particolare riferimento al criterio di aggiudicazione prescelto.

In estrema sintesi, l’ANAC, attraverso un articolato percorso argomentativo sorretto da puntuali riferimenti normativi e giurisprudenziali, giunge a confermare, in linea con quanto sostenuto dall’Associazione Nazionale dei Costruttori, che, per i lavori, il minor prezzo è un’opzione esercitabile unicamente negli appalti di importo inferiore alla soglia UE. Con ciò confermando che l’adozione del criterio del minor prezzo per appalti di lavori che superino la soglia di rilevanza comunitaria si pone in contrasto con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e con i principi di matrice euro-unitaria.

In particolare, l’Autorità ha:

  • confermato la non conformità al Codice dei contratti pubblici del criterio del minor prezzo adottato dalla stazione appaltante per l’aggiudicazione di lavori pubblici sopra soglia comunitaria. Tale conclusione si fonda sulla considerazione che l’art. 108 comma 3 del codice, per gli appalti sopra soglia, consente il ricorso al minor prezzo solo per servizi e forniture standardizzate o con condizioni definite dal mercato, con eccezione dei servizi labour intensive ossia ad alta intensità di manodopera.
  • ritenuto che l’appalto in questione, avente ad oggetto essenzialmente lavori super-specialistici di elevato contenuto tecnologico, avrebbe dovuto essere aggiudicato solo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 2 del Codice. Tale criterio avrebbe consentito di valorizzare, oltre agli aspetti qualitativi, anche quelli ambientali e sociali connessi all’oggetto dell’appalto, in linea con le previsioni e le finalità del Codice.
  • dato mandato al proprio Ufficio competente di trasmettere la Delibera alla stazione appaltante, evidentemente affinché quest’ultima possa trarne indicazioni pro-futuro circa la corretta scelta del criterio di aggiudicazione in relazione alla tipologia di appalto.

Si tratta di una delibera pienamente condivisa e in linea con quanto affermato da ANCE anche alla luce del Codice 36, con la quale l’Autorità fornisce la corretta interpretazione sulla disciplina riguardante i criteri di aggiudicazione per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria.