Decreto Agosto: 18 settimane in più di CIG e assegno ordinario. Prime indicazioni dell’INPS sulla loro gestione
In particolare le nuove disposizioni normative, riguardanti i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, consentono ai datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e all’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del 2020.
Il decreto legge in parola, infatti, ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020, fino a 18 settimane complessive, azzerando il conteggio di quelle richieste ai sensi del D.L. n. 18/20 e del D.L. n. 34/20 e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020.
Il nuovo criterio di calcolo prevede che i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamento previsto dal D.L. n. 104/20.
Per quanto previsto dall’articolo 1 del c.d. decreto di agosto, il periodo dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga e dell’assegno ordinario richiedibili nel secondo semestre 2020 e fino al termine del corrente anno, sono riconosciuti ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 per una durata massima di nove settimane, decorrenti dal 13 luglio 2020.
Tali periodi possono essere incrementati di ulteriori nove settimane, sempre fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui ai datori di lavoro sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e sia integralmente decorso detto periodo.
Fermo restando il meccanismo dell’invio di due domande distinte, per chiedere l’intervento di sostegno al reddito per il primo periodo di nove settimane non sono previste specifiche condizioni; il ricorso alle ulteriori nove settimane sarà invece condizionato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti.
Tale verifica, operata dall’Inps e dalla Agenzai delle Entrate, che riguarderà il confronto del fatturato tra il primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, potrà comportare nei confronti dell’azienda richiedente l’obbligo del versamento di un contributo addizionale determinato con le seguenti modalità:
- aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
- aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
Per richiedere l’ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale sarà necessario, pertanto, corredare la domanda di richiesta del relativo trattamento integrativo con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia autocertificata la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale dovrà essere corrisposto nella misura massima del 18%, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Per le richieste inerenti le prime nove settimane, o il minor periodo a seguito dello scomputo dei periodi già richiesti o autorizzati e decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro devono continuare ad utilizzare la causale “COVID-19 nazionale”. Le Sedi territoriali dell’Inps, nel caso di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore alle nove complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina, dovranno rideterminare il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.
Per l’invio delle domande relative alle ulteriori nove settimane condizionate dalla verifica del fatturato, l’Inps comunica che saranno fornite con un successivo messaggio le istruzioni operative, fermo restando che potranno essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane.
In relazione ai termini per la presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, queste devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In fase di prima applicazione, per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 è differita al 30 settembre 2020.
Anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020 possono essere trasmesse entro il 30 settembre 2020.
Per le scadenze decorrenti dal 1° settembre 2020 non è, invece, prevista l’applicazione di alcun differimento.