Decreti legislativi all’attenzione del Parlamento: iter e contenuti
Si fornisce un riepilogo dell’iter e dei contenuti degli ultimi Schemi di Decreto legislativo, di attuazione delle “Legge Madia”, adottati dall’Esecutivo e all’attenzione delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato per il parere al Governo:
ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO |
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Atto e iter |
Contenuti
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Schema di D.Lgs recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
** Assegnato alle Commissioni Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 5 giugno p.v.
Relatori l’On. Andrea Giorgis (PD) e la Sen. Doris Lo Moro (PD)
Si tratta di un parere c.d. “rinforzato”: laddove, infatti, il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, dovrà trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, (corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione) per il secondo parere (da rendersi entro 10 giorni). Decorso tale termine il provvedimento potrà essere comunque adottato.
Lo Schema, sul quale si sono già pronunciati il Consiglio di Stato e la Conferenza Unificata, dopo l’espressione dei pareri parlamentari, tornerà in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione. |
Il provvedimento, in attuazione dell’art. 5 della legge 124/2015,contiene la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e delimita gli ambiti dei relativi regimi amministrativi. Spetterà a successivi decreti l’individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa.
Viene prevista, in particolare, la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscono per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare, secondo le modalità di cui all’art. 24 del DL 90/2014, convertito dalla L.114/2014. Tali moduli devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni o comunicazioni. La ricevuta rilasciata a seguito della presentazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione costituisce avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241 del 1990 (il rilascio di ricevuta da parte dell’amministrazione non è comunque condizione di efficacia della SCIA). Qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti, le Regioni adottano le misure sostitutive. In caso di inadempienza delle regioni subentra lo Stato. Nei casi in cui per lo svolgimento di un’attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni. asseverazioni e notifiche, il soggetto interessato presenta un’unica SCIA. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. L’amministrazione ricevente la trasmette alle altre amministrazioni interessate, al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi. Nelcaso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti, l’amministrazione che ha ricevuto la SCIA prescrive le misure necessarie con fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione. La sospensione dell’attività, può essere disposta con atto motivato solo in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della sicurezza pubblica o della difesa nazionale. Nel caso in cui l’efficacia della SCIA sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici o amministrazioni, o all’esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di presentazione della SCIA allo sportello o, in caso raccomandata a.r. o modalità telematica, dal momento della ricezione da parte dell’amministrazione. Le norme del testo si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni.Regioni ed enti locali possono stabilire ulteriori livelli di trasparenza e semplificazione. |
Schema di D.Lgs recante norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di servizi
** Assegnato alle Commissioni Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro l’ 11 giugno p.v.
Relatori da nominare
Si tratta di un parere c.d. “rinforzato”: laddove, infatti, il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, dovrà trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, (corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione) per il secondo parere (da rendersi entro 10 giorni). Decorso tale termine il provvedimento potrà essere comunque adottato.
Lo Schema, sul quale si sono già pronunciati il Consiglio di Stato e la Conferenza Unificata, dopo l’espressione dei pareri parlamentari, tornerà in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione. |
Il provvedimento, in attuazione dell’art. 2 della L.124/2015, riforma la disciplina generale della Conferenza dei Servizi, riscrivendo gli articoli da 14 a 14-quinquies della L.241/90.
Nel testo vengono, tra l’altro, specificate le varie tipologie della Conferenza dei servizi e in particolare: -la conferenza istruttoria è facoltativa e può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi; -la conferenza decisoria è obbligatoriamente indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un’attività privata, è subordinata all’acquisizione di più atti di assenso, comunque, denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici; -la conferenza preliminare può essere indetta, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di assenso (si concludeentro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente); –nel caso in cui un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, viene prevista l’indizione da parte dell’amministrazione competente al rilascio della VIA di un’unica conferenza di servizi dal carattere decisorio. il giudizio di compatibilità ambientale espresso a seguito dei lavori della conferenza andrà a sostituire tutti gli atti di assenso (non solo quelli ambientali come previsto attualmente dall’art.26, comma 4 del D.Lgs 152/2006) necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto. Vengono quindi dettati i tempi di indizione e conclusione della conferenza e fatta salva la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di valutazione in impatto ambientale per leinfrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi.
Nel testo viene, altresì, disciplinata la conferenza decisoria svoltain forma semplificata e in modalità asincrona, nonché quella svolta in forma simultanea e modalità sincrona.
Altre disposizioni attengono al coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi, al fine di ridurre o eliminare le differenziazioni fino ad ora esistenti tra il modello di conferenza tracciato nella disciplina generale e quello definito in alcune discipline di settore. Al riguardo, vengono quindi dettate modifiche: al DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in edilizia); alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP); alla disciplina in materia di autorizzazione unica ambientale e autorizzazione paesaggistica; al DLgs 152/2006 (Codice ambientale). |