Decreti legislativi all’attenzione del Parlamento: iter e contenuti
Tra gli ultimi atti del Governo pervenuti all’esame del Parlamento si evidenziano, in particolare, i seguenti:
ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO | |
Atto e iter | Contenuti |
Schema decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture
(Atto 493) Assegnato alle Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e Lavori Pubblici del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 29 gennaio p.v. Relatori: Camera – On. Mariani (PD) Senato – da nominare |
Il provvedimento attua la delega contenuta all’art. 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) del DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza unificata, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’ attività di cui all’articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.
Nel testo, in particolare: -vengono disciplinati i casi di incompatibilità, prevedendo, tra l’altro, che: al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino all’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, accettare nuovi incarichi professionali dall’esecutore; il direttore dei lavori, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, deve segnalare l’esistenza alla stazione appaltante di rapporti intercorrenti con lo stesso, per la valutazione discrezionale dell’incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere; -vengono individuati funzioni e compiti del direttore lavori nella fase preliminare, concernenti: l’attestazione dello stato dei luoghi e la consegna dei lavori, a cui provvede, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge, nonché per le altre stazioni appaltanti entro quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto; –vengono individuati funzioni e compiti del direttore lavori nella fase di esecuzione, concernenti: l’accettazione dei materiali; la verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore; gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 106 del codice appalti in ordine a modifiche variazioni e varianti contrattuali; la comunicazione al responsabile unico del procedimento (RUP) di eventuali contestazioni dell’esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori; la sospensione dei lavori; la gestione dei sinistri; i compiti al termine dei lavori; -viene dettata la disciplina dell’attività di controllo amministrativo contabile, disponendo, tra l’altro, che il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa; -viene prevista la disciplina delle funzioni e compiti del direttore nell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture. |
-Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico
(Atto n. 494) Assegnato alle Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e Lavori Pubblici del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 29 gennaio p.v. Relatori: Camera – On. Realacci (PD) Senato – da nominare |
Il provvedimento attua la delega contenuta all’art. 22, comma 2, del DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che stabilisce che, con DPCM, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del Codice, sono fissati i criteri per l’individuazione delle opere, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine dì conclusione della medesima procedura.
Nel testo, in particolare: -al fine di migliorare la qualità della progettazione e l’efficacia delle decisioni pubbliche, mediante la più ampia partecipazione degli interessati, vengono indicate in un apposito allegato le opere i cui i progetti di fattibilità ovvero documenti di fattibilità delle alternative progettuali, sono sottoposti a dibattito pubblico; -viene disposto che i parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nell’allegato suddetto sono ridotti del cinquanta per cento se si tratta di interventi ricadenti, anche in parte: -su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO; -nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative emanate dell’UNESCO; – nei parchi nazionali e regionali;
-viene previsto che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando rileva l’opportunità di assicurare una maggiore partecipazione, in relazione alla specificità degli interventi in termini di rilevanza sociale, impatto sull’ambiente, sul patrimonio culturale e il paesaggio, sulle città e sull’assetto del territorio; -viene istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto del Ministro da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del testo, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico; –vengono disciplinate le fasi dell’indizione, dello svolgimento e della conclusione del dibattito pubblico, prevedendo, in particolare, che: il dibattito pubblico si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto, di un’opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative progettuali; ha una durata massima di quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione del dossier di progetto, prorogabile di altri due mesi in caso di comprovata necessità; l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si avvale, per la progettazione e gestione del dibattito pubblico, della collaborazione del coordinatore del dibattito pubblico; il coordinatore, entro trenta giorni dal termine del dibattito pubblico, presenta all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore, nonché alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico, una relazione conclusiva sull’andamento dell’intera procedura. |
Schema di Dlgs per la revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell’art. 5 della L 154/2016 (Atto n. 485).
Assegnato alle Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura della Camera dei Deputati e alla Commissione Agricoltura del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro l’11 febbraio p.v. Relatori: On. Borghi (PD) e On. Zanin (PD) Sen. Formigoni (AP-CpE-NCD)
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Il provvedimento attua la delega contenuta nell’articolo 5 della L. 154/2016 (collegato in materia di agricoltura), provvedendo ad un riordino complessivo della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale (di cui al comma 1082 dell’art.1 L.296/2006), e con la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale.
Nel testo, in particolare: -viene indicata quale finalità l’obiettivo generale di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio forestale, favorendo la sua gestione attiva e razionale e promuovendo l’economia forestale e montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni incolti o abbandonati; -viene dettata una esaustiva enumerazione delle aree assimilate a bosco, definendo, tra l’altro, aree assimilate a bosco: i castagneti, le sugherete, nonché le formazioni vegetali di specie arboree o arbustivo in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese quelle caratteristiche della macchia mediterranea; i fondi soggetti ad obbligo di rimboschimento; le opere realizzate come interventi di compensazione della trasformazione del bosco; le aree forestali che risultino temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva; -viene dettata l’enumerazione delle aree escluse dalla definizione di bosco, tra cui le seguenti: le formazioni forestali di origine artificiale, realizzate su terreni agricoli, anche in conseguenza dell’adesione a misure agro-ambientali o nell’ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell’UE; l’arboricoltura da legno; gli spazi verdi urbani, quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, gli arboreti da seme, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree; le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014; –viene disciplinata la programmazione e pianificazione forestale. Nello specifico vengono dettate disposizioni relative alla «Strategia forestale nazionale», che – in attuazione dei principi e delle finalità del provvedimento – definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere. La Strategia è valida 20 anni e viene approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell’ambiente, il Ministro dei beni culturali e il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. In coerenza con tale Strategia, le regioni e le province autonome individuano i propri obiettivi, definiscono le relative linee d’azione e predispongono piani forestali di indirizzo territoriale, dei quali garantiscono l’applicazione. |