Decontribuzione per i contratti di solidarietà – Istruzioni operative
In particolare, potranno accedere al beneficio, a valere sui fondi previsti per il 2017, le imprese che, alla data del 30 novembre 2017, abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché quelle che lo abbiano avuto in corso nell’arco del 2016.
Dal 2018 potranno accedere al beneficio le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà e le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per l’intera durata del contratto (comunque non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile), in misura pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Il modulo di istanza, reperibile nell’apposita sezione del portale informatico del Ministero del lavoro, dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, nonché, contestualmente, ai fini del monitoraggio della spesa, all’Inps.
Si ricorda, al riguardo, che le imprese, a pena di inammissibilità della domanda, sono tenute a riportare la stima della riduzione contributiva richiesta, il codice pratica relativo all’istanza del contratto di solidarietà presentata al Ministero del Lavoro tramite sistema “Cigs on line”, nonché l’elenco nominativo dei lavoratori interessati alla riduzione oraria superiore al 20%.
La circolare ministeriale, a cui si fa esplicito rinvio, nell’elencare alcune ipotesi di prescrizioni la cui violazione comporterà automaticamente un giudizio di inammissibilità della domanda, ricorda che le istanze dovranno essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento.
ANCE AIES_comunicazione su lavoro sospeso Ministero del Lavoro circolare 18 del 22_11_17