DDL Stabilità 2016: via libera definitivo dal Senato

L’Aula del Senato ha licenziato definitivamente, in terza lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” (DDL 2111-B/S – Relatori Sen. M. Zanoni del Gruppo PD e la Sen. Chiavaroli del Gruppo AP (NCD-UdC), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio identico a quello trasmesso dalla Camera.

In quest’ultima sede, nel corso della seconda lettura, sono state apportate limitate modifiche al testo approvato in Commissione Bilancio (si veda al riguardo precedente del 16 dicembre u.s.), tra cui si segnalano le seguenti:

-viene previsto che, nel caso in cui si proceda entro il 31 dicembre 2016 all’alienazione di quote o di aumento di capitale riservato al mercato del gruppo Ferrovie dello Stato – il Ministero dell’Economia presenti in Parlamento una relazione che evidenzi l’impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione;

(art. 1 comma aggiuntivo al 387)

-a modifica della disposizione introdotta dalla Commissione sulla destinazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal DPR 380/2001 (per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche), vengono escluse le sanzioni di cui all’art. 31, c.4-bis relative ad abusi realizzati sulle aree e sugli edifici, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;

 (art. 1 comma 429-quater)

-vengono introdotte modifiche alla disposizione introdotta dalla Commissione che prevede per le imprese localizzate nelle Regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna una riserva non inferiore al 20% delle risorse disponibili del Fondo di garanzia per le PMI istituito dalla L. 662/1996. Vengono, in particolare, esclusi dalla riserva gli interventi e i programmi localizzati nonché le risorse assegnate in attuazione di quanto disposto dall’art. 2 del DL 69/2013 (cd. nuova Sabatini, per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle PMI).

(art. 1 comma 499-novies)

Nel testo licenziato confermate le norme auspicate dall’ANCE in tema di fiscalità in edilizia.

Al riguardo, in particolare, viene prevista la detrazione Irpef commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione, di classe energetica elevata, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei nove successivi.

Viene, inoltre, esteso il meccanismo dell’inversione contabile a fini IVA (cd. Reverse charge) di cui all’art. 17, c.6 del DPR 633/1972 alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura. L’efficacia della suddetta disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

E’ stata, altresì, introdotta la disciplina dell’istituto della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo, sul piano civilistico e fiscale.

In particolare, viene chiarito che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l’immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito. Viene, inoltre, chiarito che all’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare ed indicate le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore.

Sul piano fiscale vengono resi deducibili a fini IRPEF una serie di costi relativi al contratto di locazione finanziaria specificatamente indicati ed introdotte specifiche agevolazioni relative all’imposta di registro sui contratti di locazione finanziaria stipulati.

La suddetta disciplina si applicherà dal 1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2020);

Nel corso dell’esame in Aula della Camera dei Deputati sono stati, inoltre, accolti numerosi ordini del giorno tra cui i seguenti cheaccolgono le istanze ANCE (si veda, al riguardo, da ultimo, la notizia di “Interventi” del 2 dicembre 2015):

– 9/3444-A/123 (testo riformulato – primo firmatario On. Salvatore Matarrese del gruppo parlamentare ScpI), che impegna il Governo a valutare l’opportunità di “precisare l’applicabilità della disciplina di cui all’articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione e, qualora nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l’espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi”.

– 9/3444-A/268 (testo riformulato – primo firmatario On. Dario Ginefra del gruppo parlamentare PD) che impegna il Governo a “valutare l’opportunità di intervenire rapidamente, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, per rendere l’esonero del contributo di cui all’articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012, permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro Paese”.

Si allegano gli ordini del giorno accolti.

Odg accolto 9-3444-A-123 pdf 113,1 Kb
OdG accolto 9-3444-A-268 pdf 128,6 Kb