DDL Green economy: via libera definitivo dalla Camera
L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in via definitiva, in terza lettura, il disegno di legge del Governo, “collegato” alla manovra economica 2015, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (DDL 2093-B/C – Relatori On. Enrico Borghi e Alessandro Bratti del Gruppo PD), nel testo approvato dal Senato.
Il testo, con le modifiche apportate in corso d’esame, prevede, in particolare:
-nell’ambito delle misure sulla mobilità sostenibile, viene prevista la predisposizione nel sito web del Ministero dell’Ambiente di una sezione denominata Mobilità Sostenibile, dove sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile ai fini della trasparenza e della maggior fruibilità dei progetti;
(art. 5)
-nell’ambito della disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell’energia e per gli impianti di energia elettrica di cui al DL 239/2003 convertito dalla L. 290/2003, viene previsto che i soggetti titolari ovvero gestori di beni e aree demaniali che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale,sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto richiedente l’autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, in assenza di diverso provvedimento, le modalità proposte dal soggetto richiedente, si intendono assentite definitivamente;
(art. 14)
-vengono introdotte misure per agevolare il ricorso agli appalti verdi. In particolare, viene novellato l’art. 75 del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) sulla garanzia a corredo dell’offerta, disponendo per i contratti relativi a lavori, servizi o forniture che l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Viene, inoltre, modificato l’art. 83 del medesimo Codice Appalti aggiungendo tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
- il possesso di un marchio di qualità ecologica(Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni del contratto stesso;
- i consumi di energia e risorse naturali, le emissioni inquinanti e i costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o serviziocon l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione. In caso di previsione di tale ultimo criterio, il bando deve indicare i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita inclusa la fase di smaltimento e di recupero;
(art. 16)
-viene attribuito carattere preferenziale alla registrazione EMAS e alla richiesta di contributi per l’ottenimento della certificazione Ecolabel nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, con particolare riferimento alla programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.;
(art. 17)
-viene disciplinata, con l’introduzione di un apposito articolo nel Codice Appalti, l’applicazione – nell’ambito delle categorie individuate dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP), di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente del 11 aprile 2008 – dei “criteri ambientali minimi” (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi, appositamente elencati nelle disposizioni del testo. In particolare, la norma prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di inserire, nei documenti di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP. Viene disposto che tali obblighi si applicano anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi. Viene, inoltre, precisato che le pubbliche amministrazioni destinatarie dei predetti obblighi provvedano a pubblicare sul proprio sito istituzionale i bandi e documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i suddetti criteri, nonché i soggetti aggiudicatari dell’appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento degli stessi;
(art. 18)
-a modifica dell’art. 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al RD 499/1929 viene previsto che anche i diritti edificatori oggetto di contratti di trasferimento, costituzione o modifica ai sensi dell’art. 2643 C.C. possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario, in quanto si riferiscono a beni immobili;
(art. 22)
-viene prevista la possibilità di stipulare accordi di programma per incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo tra il Ministero dello Sviluppo, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, e i seguenti soggetti: imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo con priorità per i beni provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti; enti pubblici; soggetti pubblici o privati; associazioni di categoria comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione e riciclaggio; associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonché con imprese artigiane e imprese individuali; soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all’applicazione del principio di responsabilità estesa al produttore.
Gli accordi avranno ad oggetto, in particolare, l’erogazione di incentivi in favore di: attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali riciclati, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti; attività imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 1260:2013. Al riguardo, viene demandato ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, l’individuazione delle percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per beneficiare dei predetti incentivi.
Vengono, inoltre, dettate una serie di disposizioni per l’impiego – nelle gare di appalto per l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione – di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367. Per tali gare di appalto, si prevede, inoltre, il ricorso a criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose tramite l’applicazione dipunteggi premianti per l’utilizzo di materiali “post consumo”, le cui percentuali saranno stabilite in appositi decreti interministeriali;
(art. 23)
-viene introdotta nel Dlgs 152/2006 una diposizione in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale. Viene, in particolare, previsto che il soggetto nei cui confronti il Ministero dell’Ambiente ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva dalla quale far conseguire – sulla base di una procedura di verifica specificatamente indicata – un’apposito contratto di transazione;
(art. 31)
-nell’ambito della disciplina sul divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi di cui all’art. 187 del Dlgs 152/2006, viene precisato chele miscelazioni non vietate non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzate, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge;
(art. 49)
-a modifica dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs 152/2006 in materia di difesa del suolo, vengono previste misure sullariorganizzazione distrettuale delle Autorità di bacino. Viene, inoltre, precisato il contenuto del programma di gestione dei sedimenti – predisposto dalle Autorità di bacino ai sensi dell’art. 117 del Dlgs 52/2006, il cui obiettivo è di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d’acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull’assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull’assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico;
(art. 51)
-sono previste disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o demolizione, da parte dei Comuni, di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. A tal fine viene autorizzata la spesa, per l’anno finanziario 2016, di 10 milioni di euro. Viene, altresì, previsto che il Ministro dell’Ambiente presenti una relazione al Parlamento sull’attuazione di tali interventi indicando i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati.
(art. 52)
-viene disposto che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell’attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa delle attività estrattive;
(art. 53)
-viene integrata la disciplina di cui al DPR 380/2001 in materia di edilizia e di silenzio assenso, inserendo all’interno della normativa il riferimento all’assetto idrogeologico;
(art. 54)
-al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, viene istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE nella seduta del 20 febbraio 2015. Il funzionamento del fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
(art. 55)
-viene riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dell’amiantosu beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il suddetto credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro. Con decreto del Ministro dell’Ambiente , di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, verranno individuate, tra l’altro, le modalità ed i termini per la concessione del credito ed i casi di revoca e decadenza dal beneficio. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell’ambiente, viene, inoltre, istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di curo per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento;
(art. 56)
-viene stabilito, nell’ambito delle procedure relative ai siti di interesse comunitario, di cui all’art. 2, comma 1, lettera m), del DPR n. 357/1997 – fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di riservarsi la competenza esclusiva – che i Comunicon più di 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, effettuino le valutazioni di incidenza di alcuni interventiminori (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici) e che l’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva di tali interventi provveda entro il termine di 60 giorni. Viene, altresì, previsto che l’acquisizione preventiva della valutazione di incidenza, da parte dell’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva, riguardi esclusivamente i piani, e non anche gli interventi;
(art. 57)
-viene modificato l’articolo 190 del Dlgs 152/2006 prevedendo che i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al Servizio Idrico Integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’Ente di controllo e vigilanza;
(art. 60)
-viene modificato l’art. 147, comma 2-bis, del Dlgs 152/2006 sull’organizzazione territoriale del servizio idrico che consente l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali non inferiori alle Province o alle Città metropolitane, qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale. Al riguardo, vengono esclusi da tale previsione normativa, oltre alle gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei Comuni che presentino specifiche caratteristiche (approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico);
(art. 62)
-viene istituito il “Comitato per il capitale naturale” con la funzione di promuovere, da parte degli enti locali, l’adozione di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e rendicontazione dell’attuazione, efficacia ed efficienza delle politiche e delle azioni messe in campo dall’ente, nonché dello stato dell’ambiente e del capitale naturale. In particolare, il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle numerose sperimentazioni in tal senso fatte dagli enti locali sulla base di cofinanziamenti europei;
(art. 67)
-viene prevista la promozione, da parte della Presidenza del Consiglio, della Strategia nazionale delle “Green Communities” volta ad individuare il valore dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse naturali di cui dispongono (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile in alcuni specifici campi tra cui: costruzione e gestione “sostenibile” del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; efficienza energetica e integrazione “intelligente” degli impianti e delle reti; sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
(art. 72)
-viene modificato l’articolo 4 del DPR 327/2001, prevedendo che i beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, fatte salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico;
(art. 74)
-viene modificato l’art. 19 della L. 161/2014 (recante “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”), prevedendo che i decreti legislativi attuativi della delega in materia di inquinamento acustico vengano adottati entro 24 mesi (anziché entro 18) dall’entrata in vigore della suddetta legge.
Al contempo, è stata soppressa la disposizione del testo con cui veniva conferita una delega al Governo in materia di inquinamento acustico;
(art. 76)
-viene modificato l’articolo 5-bis della L. 84/1994 sulle modalità di trattamento dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, anche al fine di garantire l’assenza di rischi per la salute e per l’ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse.
(art. 78)
Si vedano precedenti del 25 marzo 2014, 17 novembre 2014 e 5 novembre 2015.